Pubblicata nella GU n. 26 del 1-2-2020
- L’ordinanza stabilisce, quale misura di profilassi contro la diffusione del coronavirus, l’interdizione del traffico aereo dalla Cina.
Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; profilassi internazionale; trasporto.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Vista le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020;
Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), è stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l’eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);
Dato atto, altresì, che è stato distribuito e affisso materiale informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l’evento, è dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute e che è stato potenziato il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilità 1500;
Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute;
Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerità delle procedure e la sicurezza delle stesse, può essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all’uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;
Vista l’ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e del notevole incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito, OMS);
Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta dell’infezione in Cina;
Richiamato l’art. 43 del menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti l’implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell’OMS;
Preso atto che tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare le misure sanitarie in questione, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:
(a) su principi scientifici;
(b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall’OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e
(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell’OMS;
Considerato che uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all’OMS il razionale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche;
Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell’infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell’OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;
Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);
Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad evitare l’ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione sanitaria;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
- Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (profilassi internazionale) (misure di contenimento e gestione) (trasporto)
- Le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.
Art. 2
- La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna. La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 203