Pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020
- L’ordinanza dispone misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 in Lombardia.
Parole di interesse: attività commerciali; concorsi; cultura; didattica a distanza; eventi pubblici; formazione; istruzione; limitazione libertà di riunione; misure di cautela; obbligo comunicazione; quarantena; università.
IL MINISTRO DELLA SALUTE d’intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Richiamata l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto-legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020;
Dispone quanto segue:
Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; (eventi pubblici)
- chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; (istruzione) (formazione) (università) (didattica a distanza)
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; (cultura)
- sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. (obbligo comunicazione)
Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti. (concorsi)
Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale. (quarantena)
Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini: bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18,00 alle ore 6,00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali; per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari; per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura. (attività commerciali) (limitazione libertà riunione)
Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela. (misure di cautela)
Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.
La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.
Milano, Roma, 23 febbraio 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione Lombardia
Fontana