Pubblicata in GU n.47 del 25-2-2020
- L’ordinanza dispone misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 in Veneto.
Parole di interesse:concorsi; cultura; didattica a distanza; dispositivi di protezione; eventi pubblici; formazione; istruzione; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; obbligo comunicazione; personale; presidi ospedalieri; sanificazione; trasporto; università.
IL MINISTRO DELLA SALUTE d’intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del «caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l’estensione del contagio è ad oggi imprevedibile. Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;
Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;
Ordina:
Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica. (misure di contenimento e gestione)
- Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico; (eventi pubblici)
b) chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza; (istruzione) (formazione) (università) (didattica a distanza)
c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonchè dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi; (cultura)
d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
e) previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; (obbligo comunicazione)- Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate: (misure di cautela)
- lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; (sanificazione)
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- contattare il numero verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di quattordici giorni;
- gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
f) le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; (presidi ospedalieri)
g) le RSA per non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;
h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali; (personale) (sanificazione)
i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua; (trasporto)
j) sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario. (concorsi)
Art. 2 Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.
Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Copia della ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei antisofisticazione (NAS).
Padova, Roma, 23 febbraio 2020
Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione del Veneto
Zaia