Pubblicata nella G.U. n.74 del 21-3-2020
- L’ordinanza stabilisce una serie di deroghe a quanto disposto da norme precedenti rispetto ai voli cargo per consegna e ricarico delle merci con provenienza dalla Cina.
Parole di interesse: deroghe; esenzione dalle misure.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Vista la richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli di consentire la riapertura del traffico aereo dei voli cargo di imminente arrivo dalla Cina e funzionali alla consegna di materiale utile al contrasto dell'emergenza COVID-19;
Ritenuto di consentire l’arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei predetti voli, e di evitare, in una ottica di leale collaborazione tra gli Stati e previa adozione di ogni forma di specifica misura di prevenzione sanitaria, ogni forma di quarantena dell’equipaggio e dell’eventuale personale sanitario a bordo del volo;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
- In deroga a quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», è autorizzato l’arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci. (deroghe)
- Salvo diversa indicazione, all’equipaggio e all’eventuale personale sanitario di accompagnamento di strumentazione e/o materiale sanitario del volo di cui al comma 1, destinato all’emergenza Coronavirus (2019 - nCoV)», non si applicano le misure di cui all’art. 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, nonchè la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. (esenzione dalle misure)
- Al momento dell’arrivo in Italia i passeggeri di cui al comma 2 sono tenuti a presentare una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità cinesi, comprovante la negatività al COVID-19.
La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 419