Pubblicata nella GU n.73 del 20-3-2020
- L’ordinanza dispone ulteriori misure urgenti in materia di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; presidi ospedalieri; ristorazione; spazi pubblici; sport;
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Viste le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020; nonchè le ordinanze del 12, 14 e 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (misure di contenimento e gestione)
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici; (limitazione libertà di circolazione ↪) (spazi pubblici)
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; (sport)
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; (ristorazione) (presidi ospedalieri)
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. (limitazione libertà di circolazione)
Art. 2 Disposizioni finali
- Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
- Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 449