Ordinanze di protezione civile

Ocdpc 21 febbraio 2020 n. 637 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubblicata nella GU n.48 del 26.02.2020

  • Prevede norme per garantire un incremento del personale medico e copertura assicurativa al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza.

Parole di interesse: assicurazioni; assunzioni; comunicazione; deroghe; enti vigilati; formazione; informazione; personale; profilassi internazionale; proroga; Soggetto attuatore; volontari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 1890 del 15 febbraio 2020;

RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DISPONE

Articolo 1 Ulteriori attribuzioni al Soggetto attuatore del Ministero della salute (Soggetto attuatore) (enti vigilati) (comunicazione) (informazione) (formazione)

Il Soggetto attuatore del Ministero della salute, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, nell’ambito dei poteri di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini del superamento del contesto emergenziale indicato in premessa, è autorizzato a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria.

Articolo 2 Incremento del personale medico (proroga) (assunzioni) (personale) (sanità)

Il Soggetto attuatore del Ministero della salute è autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all’articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all’Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Il personale medico di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, nonché il personale medico di cui al comma 1, è autorizzato, in via straordinaria e fino alla cessazione dello stato di emergenza, allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, anche in deroga alle seguenti disposizioni: (profilassi internazionale) (deroghe)

Regio decreto del 14 dicembre 1933 n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’accertamento dei requisiti psico fisici della gente di mare;

Decreto ministeriale 13 gennaio 1979 relativo ai requisiti per l’accertamento dell’idoneità psico fisica per i sommozzatori in servizio locale;

Legge 16 giugno 1939, n. 1045 relativa all’igiene ed all’abitabilità delle navi;

Decreto ministeriale 1° ottobre 2015, recante modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.

Articolo 3 Attività del volontariato di protezione civile (assicurazioni) (personale) (volontari)

Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell’emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.

Agli oneri conseguenti all’applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

Articolo 4 Copertura finanziaria

Agli oneri conseguenti alle iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all’ordinanza di protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. 

Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 4.600.000,00, allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM).

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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