Pubblicata nella GU n. 50 del 28.2.2020
- Prevede norme sull’acquisizione dei dispositivi di ventilazione e sui dispositivi di protezione individuale.
Parole di interesse: dispositivi medicali; dispositivi di protezione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale e, in particolare, integrare le previsioni della citata ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020;
VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la nota del Ministero della salute del 27 febbraio 2020 nonché la successiva comunicazione con la quale il medesimo Dicastero ha quantificato le risorse necessarie per dare seguito alle misure contenute nella presente ordinanza;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 27 febbraio 2020;
DISPONE
Articolo 1 Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni di dispositivi (dispositivi medicali)
- Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si applicano anche all’acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.
Articolo 2 Utilizzo dispositivi di protezione individuale (dispositivi di protezione)
- I dispositivi di protezione individuale acquistati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 sono destinati, in via prioritaria, al personale sanitario.
Articolo 3 Modifica all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020
- All’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 le parole: “del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “della presente ordinanza”.
Articolo 4 Oneri
- Agli oneri conseguenti all’applicazione della presente ordinanza, nel limite di 207.000 euro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli