Ordinanze di protezione civile

Ocdpc 26 marzo 2020, n. 656 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubblicata nella GU n. 82 del 28-3-20

  • Costituisce e disciplina la composizione dell’Unità tecnico infermieristica ad integrazione dell’Unità medico specialistica costituita con precedente odcpc n. 654 del 21 marzo 2020.

Parole di interesse: ordinanza capo protezione civile; 26 marzo 2020; sanità; Unità speciale;

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651, n. 652 del 19 marzo 2020 e n. 654 del 20 marzo 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione emergenziale in atto;

RITENUTO necessario dover garantire un maggiore supporto al Sistema sanitario mediante l’integrazione della Unità medico specialistica di cui all’articolo 1 dell’ordinanza 654 con personale sanitario da porre a disposizione delle Regioni interessate; 

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

SENTITI i Ministri della salute e degli affari regionali e delle autonomie;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

DISPONE

Articolo 1 Costituzione di una Unità tecnico infermieristica (Unità speciale; sanità)

  1. Per l’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a integrare l’Unità medico specialistica di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 654 del 21 marzo 2020, con una Unità tecnico infermieristica a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate ai sensi dei commi 2 e 3. L’Unità è composta di un numero massimo di 500 infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle specifiche esperienze professionali ritenute necessarie, tra le seguenti categorie: 
    1. Infermieri dipendenti del Servizio sanitario nazionale; 
    2. Infermieri dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
    3. Infermieri libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.
  1. La partecipazione alla predetta Unità è su base volontaria e gli infermieri individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso i servizi sanitari regionali, che ne facciano richiesta, individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile con priorità per quelli maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza. Per l’impiego nella detta Unità di cui al comma 1, lettera a), si prescinde dall’assenso del servizio sanitario regionale di appartenenza. Per gli infermieri di cui alla lettera b) del medesimo comma è richiesto il previo assenso della struttura di appartenenza qualora trattasi di strutture sanitarie accreditate con il servizio sanitario nazionale e, per quelli di cui alla lettera c), della struttura presso cui prestano servizio in regime di somministrazione lavoro qualora trattasi di strutture convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.   
  1. L’attività prestata nell’Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile privilegia, ove possibile, l’assegnazione nei servizi sanitari delle Regioni maggiormente in difficoltà operativa a causa dell’emergenza limitrofe a quella di provenienza dell’infermiere. Le Regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attività provvedono all’alloggio del personale ed al rimborso delle spese documentate di viaggio tra il domicilio e la sede assegnata. 
  1. A ciascun infermiere dell’Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 200 euro, che non concorre alla formazione del reddito, corrisposto direttamente dal Dipartimento della protezione civile. Per gli infermieri di cui al comma 1, lettere a), e b) resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente, già in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza. 
  1. L’Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 
  1. Il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato, laddove le assicurazioni professionali degli infermieri non coprano l’attività prestata ai sensi della presente ordinanza, a stipulare idonea polizza assicurativa e professionale. 
  1. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme stanziate per l’emergenza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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