Pubblicata nella GU n.92 del 7-4-2020
- Autorizza il Dipartimento della protezione civile a ricevere erogazioni liberali finalizzate al sostegno economico dei familiari delle persone decedute perché impegnate a fronteggiare l’emergenza
Parole di interesse: erogazioni liberali;famiglie.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020 e n. 659 del 1° aprile 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA la disponibilità di privati ad effettuare donazioni da destinare al sostegno economico dei familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza in parola e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
DISPONE
Articolo 1 Erogazioni liberali (famiglie; erogazioni liberali)
Al fine di assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare l’emergenza in rassegna e decedute nell’esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante, da versare su apposito conto corrente bancario, aperto ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individuano le modalità di gestione delle predette risorse, nonché le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli