Pubblicata nella GU n. 107 del 24-4-2020
- Considerazioni: determina la cessazione dell’efficacia dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, con cui si procedeva all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) con priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso.
Parole di interesse: dispositivi di protezione
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTI l’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, e l’articolo 1 dell’ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020, recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO, l’articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, con il quale il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il regolamento di esecuzione UE 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione del 19 marzo 2020, che prevede l’obbligo di presentazione di un’autorizzazione all’esportazione per le spedizioni di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea, autorizzazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri e del commercio internazionale;
VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 11628, del 6 marzo 2020 con la quale è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) 2015/1535 e della legge n. 317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, la notifica urgente dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza n. 639/2020 (2020/108/I);
VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 85600, del 23 marzo 2020 con la quale si comunica che la Commissione europea, in seguito all’esame della misura notificata, ha ritenuto giusitificata l’adozione urgente dell’articolo 1, comma 1 della citata ordinanza n. 639/2020, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 7, della Direttiva UE 2015/1535;
VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile n. 18913 del 3 aprile 2020, con la quale è stato chiarito al Commissario straordinario nominato ex articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella qualità di soggetto attuatore del medesimo Commissario, che dall’ordinanza n. 641/2020 “non deriva vincolo di esportazione intra UE;
VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. 21060, del 10 aprile 2020 con la quale è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti della direttiva (UE) 2015/1535 e della legge n. 317/86 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, la notifica urgente dell’interpretazione dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza n. 639/2020 (2020/217/I);
CONSIDERATO che tale notifica dispone che “l’articolo 1, comma 1b dell’ocdpc n. 641/2020 va interpretato nel senso che l’estensione ivi prevista si applica solo alla priorità nell’acqusito dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi da parte della protezione civile a cui deve essere data priorità nella fornitura. Tale interpretazione assicura la coerenza tra il principio di libera circolazione delle merci sul territorio UE e la impellente necessità di assicurare tali strumenti alle strutture sanitarie italiane per la cura dei pazienti Covid positivi ivi ricoverati, fermo l’eventuale esercizio del potere di requisizione ove necessario.”;
CONSIDERATO che ai fini dell’esportazione fuori dall’Unione Europea e dei Paesi assimilati l’esportazione, dei beni inclusi nell’allegato I, viene regolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020, con le procedure ivi previste;
ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze
DISPONE
Articolo 1 Cessazione efficacia
- In considerazione di quanto esposto in premessa, l’articolo 1, comma 1, ultimo periodo dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 e, di conseguenza, tale ultimo periodo richiamato nell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 641 del 28 febbraio 2020, cessano di avere efficacia dalla pubblicazione della presente Ordinanza. (dispositivi di protezione)
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2020
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli