Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 14 del 27/02/2020
- La presente ordinanza è finalizzata ad affrontare l’emergenza sanitaria in alcuni comuni.
Parole di interesse: attività commerciali; contenimento territoriale; misure di contenimento e gestione; eventi pubblici; istruzione; limitazione libertà di riunione; quarantena.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA ;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 , n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del! 'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 , n. 45, che, all'art.I dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e propor zionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;
PRESO ATTO che è stato comunicato dai competenti uffici del Dipartimento di prevenzione della ASL di Salerno un caso di contagio, riscontrato presso il presidio di pretriage campale costituito presso il P.O. di Vallo della Lucania (SA), relativo ad una cittadina rientrata in data 15 febbraio da Cremona nel Comune di Montano Antilia (SA), che nei giorni successivi si è recata nel Comune di Ceraso (SA) e dal Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta relativo ad un caso di contagio relativo ad una cittadina residente in Caserta, proveniente da Milano e repentinamente messa in isolamento ;
RILEVATO che l'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Coriferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislative 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
ORDINA
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure, con riferimento ai Comuni di Montano Antilia e Ceraso, con efficacia dall'adozione della presente ordinanza fino a tutto il 1 marzo 2020: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)
- la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; (eventi pubblici) (limitazione libertà di riunione)
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attivita' scolastiche; (istruzione)
- l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con i casi confermati di malattia infettiva diffusiva; (quarantena)
- la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità. (attività commerciali)
Restano ferme tutte le misure già disposte con le precedenti ordinanze presidenziali n. 1/2020 e n.2/2020 nonché tutte le disposizioni e direttive adottate dalle competenti Autorità statali al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province della Regione Campania, al Dirigente Scolastico regionale.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ncorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi .
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.