O.P.G.R. Campania 6 marzo 2020, n. 5 - Divieto di svolgimento del motoraduno Furbinentreffen 2020

Titolo completo: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019-. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5O del TUEL. Divieto di svolgimento del motoraduno Furbinentreffen 2020"

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 18 del 06/03/2020

  • La presente ordinanza vieta lo svolgimento di una manifestazione (motoraduno), programmato sul territorio di un Comune e su un’altra area del territorio regionale limitrofa al medesimo Comune.

Parole di interesse: limitazione libertà di riunione; misure di contenimento e gestione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dà agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art. I dispone che “1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVJD-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente         del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale , con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il successivo DPCM 4 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID - 19;

RILEVATO che risulta programmato sul territorio di Sorrento e della penisola sorrentina, per i giorni 6-8 marzo e.a., l'evento FURBINENTREFFEN 2020, motoraduno con partecipanti da tutto il territorio nazionale nonché internazionale;

RAVVISATO che l'indicato evento in programma nella penisola sorrentina, per il numero e la diversa provenienza geografica dei partecipanti e le previste modalità di svolgimento, comporta - per l'impossibilità di assicurare controlli puntuali sulle condizioni dei partecipanti e sul rispetto delle misure precauzionali disposte con i provvedimenti statali citati in premessa - consistenti rischi di diffusione di elementi patogeni;

CONSIDERATO

- che recentemente nella Regione Campania si è dovuta gestire un'emergenza correlata al contagio di un turista appartenente alla presenza di una corposa comitiva proveniente dal Nord Italia che ha comportato operazioni logistiche e socio-sanitarie complesse, volte a consentire l'allontanamento in sicurezza del gruppo di turisti, e l'adozione di misure volte a prevenire il rischio di contagio;

- che il contesto attuale richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus, per le oggettive difficoltà connesse all'eventuale necessità di trattamento e profilassi in caso situazioni di contagio in seno a gruppi numerosi di partecipanti e a tutela della cittadinanza radicata sul territorio;

RITENUTO che nella descritta fattispecie, tenuto conto dell'imminenza dell'evento programmato e della tipologia dello stesso, nell'attuale contesto che vede, su scala nazionale ed internazionale, l'incremento esponenziale dei casi di contagio_, sussiste la estrema necessità ed urgenza di adottare misure, tra quelle contemplate dall 'art.l del decreto legge sopra citato, volte ad assicurare condizioni di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art.3,comma 2 del menzionato decreto-legge;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con effiacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell 'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;

RITENUTO

- che le situazioni di fatto e di diritto fin qui_ esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica , ai sensi dell'art . 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, dell'art.117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art.SO TUEL;

- di dover adottare, per quanto sopra esposto, la misura del divieto della manifestazione motoraduno FURBINENTREFFEN 2020 , al fine di prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus;

 

ORDINA (misure di contenimento e gestione)

 

il DIVIETO di svolgimento dell'evento motoraduno FURBINENTREFFEN 2020, programmato sul territorio del comune di Sorrento e della penisola sorrentina per i giorni 6- 8 marzo 2020. (limitazione libertà di riunione)

La presente ordinanza viene notificata agli interessati e ai Sindaci dei Comuni della penisola sorrentina e alle Forze dell'Ordine al fine degli adempimenti di competenza e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Prefetto di Napoli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.

Osservatorio sulle fonti

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