Titolo completo: "Sospensione temporanea delle attività relative alle prove preselettive delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale da destinare ai Centri per l'Impiego di cui ai bandi pubblicati nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2018 - 48 serie speciale Concorsi ed esami ed ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, collima 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 24 del 09/03/2020
- La presente ordinanza stabilisce la sospensione di termini per alcune procedure concorsuali e introduce previsioni attinenti a servizi portuali e di trasporto, con espresso riferimento alle sanzioni penali previste per la violazione.
Parole di interesse: concorsi; misure di contenimento e gestione; porti; trasporto; sanzioni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'arti dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID- 19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;
PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "l. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti , anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare , l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse · dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgen'ti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il Decreto legislatìvo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;
CONSIDERATO
- che, al fine di assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrino dalle aree indicate dall'art. I del DPCM 8 marzo 2020, avvalendosi della facoltà ivi prevista, è stata adottata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 dell'8 marzo 2020;
- con la stessa Ordinanza n.8 dell'8 marzo 2020 sono state confermate le Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020;
RITENUTO
- che, tenuto conto dell'aggravarsi della situazione di contagio a livello nazionale e regionale , si rende necessaria l'adozione di ulteriori misure volte a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus, risultando integrate le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 de decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- che, al fine di realizzare un'efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi risulta indispensabile , in particolare , disporre:
- la sospensione temporanea , immediata e fino al 26 marzo 2020, delle prove preselettive inerenti alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale da destinare ai Centri per l'Impiego, di cui ai bandi pubblicati nella U. n 98 del 13 dicembre 2018 - 4a serie speciale Concorsi ed esami, in corso di svolgimento nel Comune di Napoli alla Mostra d'Oltremare, tenuto conto che per ciascun giorno è prevista la presenza di circa 4000 candidati ;
- l'estensione, a decorrere dall' 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, al porto di Castellammare di Stabia delle misure previste dalla Ordinanza 6 del 6 marzo 2020, prevedendo ivi la costituzione di n.1 postazione di verifica, attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti ovvero di postazioni mobili da installarsi all'uopo, per le finalità di cui alla citata ordinanza n.6 del 6 marzo 2020 in relazione ai collegamenti con le isole del Golfo di Napoli per il trasporto passeggeri;
- la conferma dell'Ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020, con la precisazione che sono esentati dagli obblighi ivi previsti gli spostamenti temporanei connessi ad esigenze lavorative, situazioni di necessita' ovvero motivi di salute e che i concessionari di servizi di trasporto autostradale tenuti agli obblighi di cui al punto 2 sono da individuarsi negli esercenti servizi di linea interregionali ; e con la precisazione, altresì, che i concessionari autostradali sono tenuti a dare massima diffusione alle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n.8 dell'8 marzo 2020, e relativa modulistica applicativa, al fine della piena osservanza da parte degli utenti;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all'art.5 , comma 4 sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all 'art 3, comma 2, del decreto-legge 23febbraio 2020, n.6 "; ..,
emana la seguente
ORDINANZA (misure di contenimento e gestione)
- È disposta, con decorrenza immediata e fino al 26 marzo 2020, la sospensione delle prove preselettive inerenti alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale da destinare ai Centri per l'Impiego, di cui ai bandi pubblicati nella G.U. n 98 del 13 dicembre 2018 - 4a serie speciale Concorsi ed esami, in corso di svolgimento nel Comune di Napoli alla Mostra d'Oltremare. (concorsi)
- A decorrere dall' 11 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, le misure previste dalla Ordinanza n.6 del 6 marzo 2020 sono estese al porto di Castellammare di Stabia (NA), presso il quale è ordinata la costituzione di n.1 postazione di verifica, attraverso l'utilizzo di strutture già esistenti ovvero di postazioni mobili da installarsi all'uopo, secondo quanto previsto dalla citata ordinanza n.6 del 6 marzo 2020 in relazione ai collegamenti con le isole del Golfo di Napoli per il trasporto passeggeri. (porti) (trasporto)
- È confermata l'Ordinanza n.8 dell'8 marzo 2020, con la precisazione che sono esentati dagli obblighi ivi previsti gli spostamenti temporanei connessi ad esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute e che i concessionari di servizi di trasporto autostradale tenuti agli obblighi di cui al punto 2 sono da individuarsi negli esercenti servizi di linea interregionali. I concessionari autostradali sono invece tenuti a dare massima diffusione alle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n.8 dell'8 marzo 2020, e relativa modulistica applicativa, al fine della piena osservanza da parte degli utenti.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale. (sanzioni)
- I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è notificata ai Sindaci, ai Prefetti, all'Autorità Portuale ed alla Capitaneria di Porto competenti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e pubblicata sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione , ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.