O.P.G.R. Campania 12 marzo 2020, n. 13 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019-. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 29 del 12/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce una serie di limitazioni in riferimento allo svolgimento di varie attività, richiama la competenza comunale in materia assistenziale e limita la libertà di circolazione

Parole di interesse: assistenza; attività commerciali; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; ristorazione; sanzioni; sospensione attività; sport.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 che, all'articolo 1 dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interes ata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenuute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che tra le altre possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art. 3 del menzionato decreto- legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una ola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Pre idente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territor;o nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 po sono essere adottate ai ensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 33, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267":

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti anche contingibili e urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVJD-19";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili ull'intero territorio nazionale, che, all'art. l (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1 preso atto dell 'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffonder i del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"·

VISTO il DPCM 1 1 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale le cui disposizioni prod ucono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 ove non incompatibili;

CONSIDERATO

- che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

- che al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull intero territorio regionale occorre disporre ulteriori misure atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere e clu ivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal indaco quale rappre entante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del ripo o dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri ca i l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, petta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che all'art.117 (Interventi d'urgenza) sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la co tituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione dela dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"·

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che all 'art.5, comma 4 sancisce che "Re ta alvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui al/ 'art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 ";

considerata L'estrema necessità ed urgenza d i contenere il rischio di ulteriore contagio, emana la seguente

ORDINANZA

  1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni: (misure di contenimento e gestione)

1.1 Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione , fra cui bar pub, ristoranti, gelaterie pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi fino alla data 25 marzo 2020; (ristorazione)

1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità - che restano aperti - sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI; (dispositivi di protezione; attività commerciali )

1.3 È responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l'assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l'obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l'aiuto alimentare e farmaceutico; (assistenza)

1.4 Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari si svolgono attività miste (ad es., bar, tabacchi sala giochi) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020 come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l'obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse;(sospensione attività)

1.5 È vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio anche relativi ai generi alimentari; (attività commerciali)

1.6 È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso. (limitazione libertà di circolazione)

1.7 Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; (sport)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. (sanzioni)
  1. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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