Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzionee gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 57 del 28/03/2020
- La presente Ordinanza stabilisce la persistente sospensione o delimitazione quanto alle modalità di svolgimento di attività di una serie di esercizi commerciali, compresi supermercati, fiere e mercati, stabilendo altresì obblighi di utilizzo di dispositivi di protezione.
Parole di interesse: attività commerciali; dispositivi di protezione; misure di contenimento e gestione; ristorazione; sospensione attività.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM 22 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che, all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVlD-19, su specifiche parti del territorionazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus" e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l'art. 2, comma 1 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato "Attuazione delle misure di contenimento", secondo il cui disposto" Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del M inistro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altriministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioniinteressate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione oalcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. 1 decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630";
VISTO l'art. 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale "del citato decreto legge n.19/2020, a mente del quale " 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente";
PRESO ATTO
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, n. 2 del citato DPCM 11 marzo 2020, "2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto ";
- che, con ordinanza n.13 del 12 marzo 2020, per le motivazioni ivi espresse, veniva, fra l'altro, disposto quanto segue:
"1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni:
1.1 Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020;
1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità -che restano aperti - sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DP/;(omissis);
1.5 È vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari";
- che le esigenze sottese alle indicate disposizioni della citata ordinanza si ripresentano, alla data odierna, tenuto conto dell'aggravarsi dei ritardi e delle disfunzioni diffusi su tutto il territorio regionale nell'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, e del carattere indispensabile degli stessi sia nei contesti delle fiere e dei mercati - connotati dagli assembramenti correlati alla impossibilità di contingentamento degli ingressi- sia nelle fasi di preparazione, confezionamento, distribuzione e consegna per l'esercizio in sicurezza dell'attività di ristorazione (quali,ad esempio, pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie), con consegna a domicilio, per gli operatori e per gli utenti;
- che la descritta situazione, a fronte del marcato e diffuso contagio che riguarda tutto il territorio regionale, impone di scongiurare le occasioni di contatto collegate alla consegna a domicilio dei cibi, costituendo la stessa, nel contesto del territoriale regionale innanzi descritto, un ulteriore veicolo di diffusione del contagio, vieppiù nell'imminenza delle festività pasquali tenuto conto delle collegate tradizioni, radicate sul territorio e alla luce dell'aggravamento della situazione del livello di diffusione del virus e di aggressività della malattia correlata;
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo scientifico in uso al team di epidemiologi in seno alla stessa Unità, attestano un trend ancora incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend impone il rafforzamento di misure di distanziamento sociale;
RILEVATO
Che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto legge n.19/2020, "Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis)
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi ag ricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; (omissis)" ;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all 'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale '';
VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell 'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche . Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza),sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
- Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure: (misure di contenimento e gestione)
- sono ulteriormente sospesi le attività e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio;
- i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità possono effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;
- è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali. (sospensione attività; ristorazione; attività commerciali; dispositivi di protezione).
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.
- La presente ordinanza è comunicata, anche quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
La presente ordinanza è, inoltre, notificata ai Comuni, alle Prefetture, all'Unità di Crisi regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.