Titolo completo: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale"
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 72 del 09/04/2020
- La presente Ordinanza stabilisce l’obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari.
Parole di interesse: Regione; Campania; ordinanza Presidente regione; 9 aprile 2020; attività commerciali; misure di contenimento e gestione; sanzioni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili, e l’elenco allegato 1 al medesimo DPCM 11 marzo 2020;
VISTI l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
VISTO il DPCM 1aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l’art. 2, del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l’art. 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
RILEVATO
che ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato decreto legge n.19/2020, “ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
PRESO ATTO
- che, in vista delle festività pasquali, al fine di scongiurare i rischi sanitari correlati allo svolgimento di uscite massive, scampagnate ed assembramenti, diversi Sindaci delle province campane hanno ordinato, con ordinanze contingibili ed urgenti, la chiusura degli esercizi commerciali nei rispettivi territori nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020, tenuto conto della radicata e consolidata tradizione dei cittadini di uscire dalle proprie abitazioni, nei giorni di festa, anche per fare acquisti di generi alimentari da consumare in spazi pubblici;
- che l’ANCI Campania, con nota prot. 502 di data odierna segnalato, altresì, che, “nell’imminenza delle festività di Pasqua e Pasquetta, potrebbero verificarsi impropri e anomali spostamenti di persone nonostante si sia ancora nel pieno della pandemia da coronavirus e sia stata più volte ribadita l’importanza della permanenza domiciliare e del distanziamento sociale. Per questo motivo, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti sui territori, ANCI Campania le chiede di valutare la possibilità di adottare, con propria ordinanza, e per i giorni del 12 e 13 Aprile, misure che assicurino il divieto di aggregazioni contrastanti con il principio di contenimento sociale, scongiurando in questo modo possibili occasioni di contatto, ordinando, pertanto, la chiusura nei giorni di Pasqua e Pasquetta, di tutte le attività commerciali sul territorio regionale ad eccezione di farmacie, parafarmacie, distributori di benzina ed edicole. Nel contempo si consiglia, sempre nei predetti giorni di 12 e 13 aprile, di ridurre il numero di corse del servizio di trasporto pubblico a quelle ritenute strettamente necessarie per garantire un servizio minimo essenziale alla cittadinanza”;
CONSIDERATO
- che, nella descritta situazione, la disomogeità delle prescrizioni vigenti comporta il serio rischio di alimentare incontrollati spostamenti intercomunali, con conseguente vanificazione delle stringenti misure poste sinora in campo per arginare la diffusione della pandemia con plurime Ordinanze regionali, oltre che in sede statale, tenuto conto che, a fronte della diffusa adozione sul territorio regionale dei citati provvedimenti di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile 2020 da parte di molti Comuni, sussiste il rischio che le comunità interessate dai divieti si riversino sui territori viciniori al fine dell’approvvigionamento di beni alimentari e delle altre categorie merceologiche o adducendo la riferita motivazione, con negativi riflessi sulle misure di prevenzione sino ad oggi adottate;
- che l’apertura di una parte degli esercizi commerciali del territorio nelle indicate giornate potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari, con il conseguente massivo e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade, in giornate nelle quali tutte le forze dell’Ordine e gli organismi deputati al controllo saranno già impegnati in una massiccia attività di presidio lungo le arterie di ingresso e uscita dalle città;
- che durante le festività pasquali occorrerà anche intensificare i controlli ai punti di accesso alla regione – caselli stradali, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti- al fine di impedire ingressi nel territorio regionale non consentiti dalle vigenti disposizioni, con la conseguente difficoltà di rafforzamento anche dei controlli alla mobilità ingiustificata intra-comunale ed inter-comuale;
- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";
- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano che nella attuale fase della pandemia occorre non allentare le misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate e che il trend dei contagi risente ancora significativamente del mancato rispetto del distanziamento sociale;
- che, in particolare, l’Unità di Crisi, sentita sulla situazione sopra descritta, ha condiviso la necessità di adozione su scala regionale delle misure già adottate da molti Comuni, nei sensi di cui sopra, al fine di evitare pericolosi flussi di cittadini in mobilità tra i diversi Comuni, che favoriscono potenziali aumenti di contagio, peraltro comunicando che nella giornata odierna sono stati segnalati assembramenti ancora persistenti nelle città capoluogo, particolarmente significativi e diffusi nella Città di Napoli e provincia;
- che le misure di chiusura nei giorni di Pasqua e Lunedì in Albis riguardano giornate nelle quali non sussiste l’obbligo di apertura dei detti esercizi e pertanto comunque non è garantita la reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità;
RAVVISATO
che risulta necessario, per tutto quanto esposto, disporre la chiusura, su tutto il territorio regionale, delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nei giorni del 12 e del 13 aprile (Domenica di Pasqua e Lunedì in Albis) 2020, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante, tenuto conto della situazione sopra descritta, che evidenzia una situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5.In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
- Ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure: (misure di contenimento e gestione)
- nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 è fatto obbligo di osservanza della chiusura festiva di tutte le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ivi incluse le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e per i distributori di carburante. (attività commerciali) - Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia. (sanzioni)
- La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni e ai Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.