O.P.G.R. Campania 22 aprile 2020, n. 37 - Ulteriori misure. Attività e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri - Festività 25 aprile e 1 maggio 2020

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 88 del 22/04/2020

  • La presente ordinanza stabilisce che, alla luce del miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio regionale, siano consentite attività di ristorazione, di vendita di prodotti a base di carta e cartone e altre attività commerciali nel rispetto delle misure di cautela e delle prescrizioni di cui al Protocollo di sicurezza allegato all’ordinanza.

Parole di interesse: attività commerciali; dispositivi di protezione; misure di cautela; ristorazione; sanità; sospensione attività.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, e, tra queste: “u) limitazione o sospensione delle attività commerciali  di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare  la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attività consentite si svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”;

VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa,  il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con efficacia limitata  fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre  misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione  delle  attività produttive  e  di  quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, con la quale, tra l’altro, sono state confermate le misure adottate con l’Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n.13, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio, pubblicati sul BURC n. 57/2020 e n.58/2020, con le seguenti ulteriori previsioni: “d) il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet. (omissis).. E’ demandato all’Unità di Crisi regionale di individuare idonei protocolli di sicurezza per la verifica delle condizioni di salute degli operatori delle attività che saranno successivamente abilitate all’esercizio e per l’adozione di misure di prevenzione adeguate a tutela dei lavoratori e degli utenti.”;

VISTA la citata Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020, con la quale si è tra l’altro disposto che “1. Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio regionale della Campania sono adottate le seguenti, ulteriori misure:

a sono ulteriormente sospese le attivita' e i servizi di ristorazione, fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, anche con riferimento alla consegna a domicilio”, nonché i relativi chiarimenti n.15 del 4 aprile 2020 e n.16 del 5 aprile 2020;

CONSIDERATO

- che sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto;

- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";

- sulla base del metodo sopra indicato, alla data odierna risulta consentita una graduale attenuazione di talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate, ferma la ineludibile esigenza di contenere la mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;

PRESO ATTO

 - che l’Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all’uopo, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, redatto apposito protocollo di sicurezza, dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura;

- che la stessa Unità di Crisi ha segnalato, in vista dei prossimi week-end del 25 aprile e del 1 maggio, la opportunità di idonee misure atte a scongiurare spostamenti non strettamente necessari ed il massivo e incontrollato afflusso di persone, sia presso le strutture di vendita sia per le strade, in giornate nelle quali, peraltro, le forze dell’Ordine e gli organismi deputati al controllo saranno già impegnati in una massiccia attività di presidio lungo le arterie di ingresso e di uscita dalle città;

- che, con nota prot.n.526 del 21 aprile 2020, l’ANCI Campania, in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, “al fine di scongiurare i rischi sanitari correlati a uscite massive e assembramenti… chiede di ordinare la chiusura, nei giorni del 25 aprile e 1 maggio, di tutte le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante … in quanto anche spostamenti intercomunali potrebbero vanificare le stringenti misure poste sinora in campo per arginare la diffusione della pandemia sul territorio della Campania”;

RAVVISATO

- che, sulla base della situazione rappresentata risulta possibile consentire, a parziale modifica delle misure adottate con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, la graduale riattivazione delle seguenti attività:

  1. attività e servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie - da svolgersi esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, nella fascia mattutina, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri nella fascia pomeridiana e serale, dalle ore 16,00 alle ore 22,00, e con obbligo di somministrazione attraverso la consegna a domicilio;

  2. commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, da svolgersi esclusivamente nella fascia mattutina, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di privilegiare la modalità di vendita con consegna a domicilio;

- che, peraltro, occorre subordinare la riattivazione delle indicate attività e l’espletamento delle stesse all’adozione di tutte le misure riportate nel protocollo di sicurezza predisposto dall’Unità di Crisi regionale ed allegato al presente provvedimento;

- che, per quanto esposto, appare congruo fissare la data di riapertura degli indicati esercizi al 27 aprile p.v., anche al fine di consentire le previe sanificazioni e i controlli necessari alla ripresa;

RAVVISATO altresì

- che risulta necessario, in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio 2020, tenuto anche conto dell’esigenza di intensificare i controlli alla mobilità ingiustificata intra-comunale ed inter-comunale nei detti giorni, disporre adeguate misure volte a scongiurare uscite massive ed incontrollate sulle strade, all’interno e all’esterno dei territori comunali, secondo quanto richiesto anche dall’ANCI;

- che, in tale prospettiva, appare proporzionato disporre la chiusura delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante, e con la precisazione che i distributori di tabacchi posti all’esterno degli negozi potranno restare in funzione;

VISTO l’art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

  1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
    a) sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2; (ristorazione)
    b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2. (attività commerciali)

  2. È fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. (misure di cautela)

  3. Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione. (attività commerciali)

  4. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni).

  5. L’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento.

La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza è, altresì, notificata all’Unità di Crisi regionale, all’ANCI, ai Comuni della regione, alle AASSLL e ai Prefetti della Regione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

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