Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n. 32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 90 del 25/04/2020
- La presente ordinanza introduce e disciplina l’attenuazione delle limitazioni precedentemente sussistenti alla libertà di circolazione, alla libertà di svolgimento di attività commerciali di vario tipo, alle attività edilizie e cantieristiche e di altro genere, dettando specifiche norme e imponendo il rispetto di apposite misure di cautela. All’ordinanza sono allegati un protocollo di sicurezza per l’attività cantieristica e un protocollo di sicurezza per attività di commercio al dettaglio di carta, cartone e simili, che ne modifica uno precedente.
Parole di interesse: Regione; Campania; ordinanza presidente Regione; 25 aprile 2020; alberghi; attività commerciali; attività lavorative; limitazione libertà di circolazione; mascherine chirurgiche; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; ristorazione; sanificazione; tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, e, tra queste: “u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di una serie di attività commerciali e produttive;
VISTO l’art.1, comma 1 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale: “(omissis) f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; (omissis) aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto”;
VISTO l’art.2, comma 10 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale “ Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”;
VISTO l’art.2, comma 12 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale “Per le attività produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”;
VISTO il Protocollo di cui al citato art.2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, con la quale, tra l’altro, sono state confermate:
- le misure adottate con l’Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, come confermata con Ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia con le seguenti precisazioni: “2.1. E’ sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente; ..(omissis).2.3 E’ demandato all’Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d’ora, anche in concerto con l’ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l’acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonchè delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato”;
- le misure adottate con Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020, con la quale è stato tra l’altro disposto che “Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
VISTA l’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, con la quale, a parziale modifica delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza n.32 del 12 aprile è stato disposto che “1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale: a) sono consentite le attivita' e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2; (omissis). 2. E’ fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale”;
CONSIDERATO
- che sulla base dei dati dell’Unità di Crisi regionale, risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto;
- che l’Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l’andamento dell’infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un’analisi previsionale di forecast mediante algoritmi basati su "exponential smoothing method"e "machine learning";
- sulla base del metodo sopra indicato, alla data odierna risulta consentita una ulteriore, graduale attenuazione di talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate, ferma la ineludibile esigenza di contenere la mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;
PRESO ATTO
- che l’Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all’uopo, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, redatto apposito Protocollo di sicurezza, previa consultazione delle categorie produttive e delle parti sociali interessate a livello regionale dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura;
RAVVISATO
- che, sulla base della situazione rappresentata, risulta possibile consentire, a parziale modifica delle misure adottate con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, la graduale riattivazione delle seguenti attività: attivita' conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione dei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari; attività edilizia su committenza privata finalizzata alla manutenzione degli immobili adibiti ad attività commerciali o produttive, nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020);
- che, peraltro, occorre subordinare la riattivazione delle indicate attività e l’espletamento delle stesse all’adozione di tutte le misure riportate nel protocollo di sicurezza predisposto dall’Unità di Crisi regionale, sentite le associazioni di categoria e le parti sociali a livello regionale ed allegato al presente provvedimento;
- che risulta altresì consentito, secondo quanto condiviso anche con l’Unità di Crisi regionale, prevedere la possibilità di svolgimento di attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 decreto legge n.18/2020, in forma individuale, con il rispetto di una distanza minima di almeno 2 metri da ogni altro soggetto e stabilendo apposite fasce orarie al fine di consentire il più agevole espletamento di adeguati controlli da parte delle Autorità competenti ;
RILEVATO
- che, successivamente alla pubblicazione dell’Ordinanza n.37 sopra citata, sono pervenute richieste di chiarimenti e di parziali modifiche da parte degli operatori di settore, per lo più concernenti l’orario di esercizio e alcune prescrizioni del protocollo allegato A all’Ordinanza medesima;
RAVVISATA
- la necessità di accogliere le richieste pervenute, nei limiti rappresentati dall’Unità di Crisi, e di aggiornare il protocollo di sicurezza allegato sub A all’Ordinanza n. 37 cit. sostituendolo con il testo pervenuto in data odierna dalla stessa Unità di Crisi, dal quale risulta espunta la previsione dell’obbligo, da parte degli addetti alle attività di ristorazione, di indossare camici monouso e sovrascarpe, nonché rettificati alcuni errori materiali e precisato che la visita medica propedeutica all’ammissione del personale alle attività lavorative non è riservata al medico del lavoro;
VISTO l’art.16 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
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Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:
a) previa comunicazione al Prefetto competente, ai sensi dell’art. 2, comma 12 DPCM 10 aprile 2020, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; (attività commerciali; sanificazione; alberghi)
b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). (attività lavorative)
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È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere. (misure di cautela; salute e sicurezza sul lavoro)
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A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio nel territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari: (ristorazione)
3.1 quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00; fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio, per i quali è consentita l’attività dalle ore 02,00 alle ore 8,00, sempre con divieto di somministrazione al banco e con consegna su chiamata;
3.2 quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.
3.3 Negli orari di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.
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È fatto obbligo, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 3 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel documento Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l’Allegato A all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020. E’ fatta salva ogni ulteriore disposizione statale recante misure precauzionali e di sicurezza eventualmente più restrittive. (misure di cautela)
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Per la durata di vigenza della presente ordinanza resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne. (ristorazione)
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Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie:
- ore 6,30-8,30;
- ore 19,00-22,00. (mascherine chirurgiche; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione)
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Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni).
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Per quanto non modificato dal presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 e all’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 e quelle dalle stesse confermate.
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza è, altresì, notificata all’Unità di Crisi regionale, all’ANCI, ai Comuni della regione, alle AASSLL e ai Prefetti della Regione.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA