Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle Ordinanze n.40/2020, n.41/2020, n.42/2020, n.43/2020. Disposizione integrativa in tema di allenamenti sportivi individuali"
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 99 del 04/05/2020
- La presente ordinanza conferma ordinanze precedenti in materia di ripresa delle attività degli uffici pubblici, di trasporto e di ristorazione, nonché dell’attività sportiva, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.
Parole di interesse: mascherine chirurgiche; misure di contenimento e gestione; ristorazione; sport; trasporto; uffici pubblici;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: “(omissis) n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)”;
VISTO l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)”;
VISTO l’art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio, disponendo, in particolare, all’art.1 che: “f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attivita' motoria, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva”;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno n.15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del 2 maggio 2020, pubblicata in data 3 maggio 2020, con la quale sono state esplicate le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020, destinate ad avere applicazione dal 4 maggio al 17 maggio 2020, che rileva, tra l’altro, che “in relazione all’attività motoria e sportiva l’art.1 comma 1, lettera g) allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, consente le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato paralimpico italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, suffragata da un orientamento condiviso in sede interministeriale, si ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali, come ad ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”;
VISTE le Ordinanze n. 40 del 30 aprile 2020 ( Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale), n. 41 del 1 maggio 2020 (Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientro nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio- Ulteriori disposizioni), n.42 del 2 maggio 2020 (Disposizioni in tema di attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- Parziale modifica dell’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.-Conferma di ulteriori disposizioni), n.43 del 3 maggio 2020 (Disposizioni in tema di allenamenti sportivi);
RILEVATO
- che, a mente di quanto disposto dall’art.10 del menzionato DPCM 26 aprile 2020, “1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”;
CONSIDERATO
- che le risultanze e dati istruttori posti a fondamento delle citate Ordinanze regionali risultano a tutt’oggi confermati;
- che sussistono, pertanto, i presupposti per confermare le disposizioni di cui alle citate Ordinanze, anche ai sensi e per gli effetti del richiamato art.10 del DPCM 26 aprile 2020;
- che si rende, peraltro, opportuno, a parziale modifica ed integrazione di quanto statuito al punto 1.5. dell’Ordinanza n.43 del 3 maggio cit., demandare all’Unità di Crisi regionale di valutare, in considerazione del tipo di allenamento individuale e delle misure precauzionali proposte dalla federazione o dalla società, la possibilità di deroga all’obbligo di previo espletamento di test diagnostici sugli atleti;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;
emana la seguente
ORDINANZA
- A decorrere dalla data odierna e per la durata di efficacia già specificamente stabilita in ciascun provvedimento, sono confermate le seguenti Ordinanze:
1.1. Ordinanza n. 40 del 30 aprile 2020 (Disposizioni in tema attività degli uffici pubblici e di trasporto pubblico locale), pubblicata sul BURC n.94 di pari data; (uffici pubblici; trasporto)
1.2. Ordinanza n. 41 del 1 maggio 2020 (Obbligo di utilizzo delle mascherine- Attività motoria- Disposizioni in tema di rientro nel territorio regionale- Disposizioni in tema di asporto e consegna a domicilio- Ulteriori disposizioni), pubblicata sul BURC n.95 di pari data, come modificata dall’Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.96 di pari data; (mascherine chirurgiche; ristorazione; sport)
1.3. Ordinanza n.42 del 2 maggio 2020 (Disposizioni in tema di attività motoria- Disposizioni in tema di ristorazione con asporto- Parziale modifica dell’Ordinanza n.41 del 1maggio 2020.-Conferma di ulteriori disposizioni), pubblicata sul BURC n. 96 di pari data; (ristorazione)
1.4. Ordinanza n.43 del 3 maggio 2020 (Disposizioni in tema di allenamenti sportivi), pubblicata sul BURC n.97 di pari data, con la sostituzione del punto 1.5. del dispositivo con il seguente:
“1.5. adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale. L’Unità di crisi potrà valutare, anche con specifico riferimento a modelli organizzativi conformi a quanto raccomandato al punto 1.3 e in considerazione del luogo e modalità dell’allenamento, la deroga all’obbligo di previo test diagnostico sugli atleti”. (sport; misure di contenimento e gestione)
2. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Società e Federazioni sportive campane per il tramite del CONI Campania e al CIP Campania ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul BURC.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA