Pubblicato nel BUR n. 40 del 25-02-2020
- Il presente atto dispone i primi chiarimenti all’Ordinanza adottata dal Ministero della Salute d’intesa col Presidente dell’Emilia-Romagna, specificando le attività regionali soggette a restrizione
Parole di interesse: assistenza; attività commerciali; cultura; eventi pubblici; formazione; imprese; limitazione libertà di religione; sport; turismo.
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Regione Emilia-Romagna Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 16
Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019"
IL PRESIDENTE
Richiamata l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23/2/2020, adottata d’intesa con il Ministero della Salute contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019”;
Ritenuto necessario fornire chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza medesima, con particolare riferimento all’art.1 comma 2 lettere A e B;
Dato atto dei pareri allegati;
DECRETA
- Di fornire i chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza in oggetto, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”
La lettera A dell’art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati. (eventi pubblici)
In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno pertanto incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.
In via generale non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone. (sport) (cultura)
Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi. Sono escluse dalla sospensione le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone. Sono altresì escluse dalla sospensione le attività svolte da guide e accompagnatori turistici. In via generale non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali. (imprese) (attività commerciali) (turismo)
Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione, in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni). (assistenza)
Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione. (limitazione libertà di religione)
Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.
La lettera B dell’art.1 comma 2, tra l’altro, prevede la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente. (formazione)
Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.