Emilia-Romagna - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Emilia-R. 17 maggio 2020, n. 82 - Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

Pubblicata nel BUR n. 156 del 17 maggio 2020

  • Il presente atto aggiorna le misure di contenimento e gestione, in vari ambiti e con specifiche linee guida e indicazioni, con efficacia a partire dal 18 maggio 2020.

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; attività commerciali; attività lavorative; turismo; cultura; formazione; spazi pubblici; trasporto; misure di cautela; sport.

Regione Emilia-Romagna

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 MAGGIO 2020, N. 82

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Richiamati i propri Decreti:

  • 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
  • 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;
  • 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;
  • 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
  • 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;
  • 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
  • 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
  • 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”; n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”;
  • 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;
  • 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
  • 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
  • 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive.”;

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;

Ritenuto opportuno prevedere disposizioni in coerenza e in continuità con le proprie ordinanze soprarichiamate in merito alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario e con autobus, sulla base delle effettive esigenze finalizzate, in tutti i casi, a garantire i servizi minimi essenziali, con modalità atte a prevenire nella fase di riavvio delle attività il contagio degli operatori e degli utenti;

Considerato che:

×il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;

×le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

×l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio emiliano-romagnolo consenta la riapertura e l’autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA (misure di contenimento e gestione)

  1. è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro; (dispositivi di protezione)
  1. a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale; (libertà di circolazione)
  1. a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni; (limitazione libertà di circolazione)
  1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

‐commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1; (attività commerciali)

‐servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 2; (attività commerciali)

‐servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 3; (attività lavorative)

‐attività ricettive alberghiere, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale allegato n. 4; (turismo)

‐strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 5; (turismo)

‐attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; (cultura)

‐tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività; (formazione)

  1. a decorrere dal 18 maggio è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili; (spazi pubblici)
  2. a decorrere dal 18 maggio i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall’emergenza: (trasporto)
  1. servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi deve adeguare l’offerta con un servizio a cadenza almeno oraria sulle relazioni principali, attestandosi sul valore del 70% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l’accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e a coloro che operano nelle attività previste dalle disposizioni vigenti;
  2. servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, adeguano i servizi offerti in coerenza con la domanda attesa, almeno con la programmazione estiva, e coordinando nei servizi extraurbani aumenti di servizio per particolari attrattori di poli produttivi, anche attraverso ricognizioni sulla domanda potenziale, al fine di garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso;
  3. la rimodulazione graduale dell’offerta dei servizi ferroviari e automobilistici, sarà costantemente monitorato durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori;
  4. le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all’applicazione di quanto previsto agli Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 avente ad oggetto “Indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza da SARS-COV-2”;

in particolare, sono tenute: (misure di cautela)

 ‐alla sanificazione e all'igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata

e frequente, almeno una volta al giorno, deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori e deve essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;

‐alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza;

‐ad adottare, per il trasporto pubblico automobilistico, possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida che ne permettano il distanziamento fisico dai passeggeri per la prevenzione e sicurezza dal contagio;

‐a prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati: la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, l’utilizzo di idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte; nelle more dell’adeguamento di sicurezza per la postazione di guida, nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di garantire il distanziamento fisico; dovrà essere fornita all’utenza la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus;

‐all’adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento fisico interpersonale richiesto;

‐a garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto delle norme sulla sicurezza. assicurando al contempo accessibilità e sicurezza anche a persone con difficoltà motorie;

‐a confermare la sospensione della vendita a bordo dei titoli di viaggio da parte degli autisti; i passeggeri dovranno preferibilmente dotarsi del titolo di viaggio prima della salita sul mezzo e le società di trasporto, diffondendo opportuna comunicazione, incentivano la vendita di biglietti con sistemi telematici, on-line e self-service; ai fini del contenimento dell’evasione tariffaria sono effettuati i necessari controlli da parte delle società di trasporto con applicazione delle sanzioni amministrative come previste dalla LR 30/98;

e. Servizi di trasporto taxi e non di linea: oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, risulta opportuno che: (misure di cautela)

‐il passeggero non occupi il posto disponibile vicino al conducente;

‐sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non siano trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri;

‐nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri siano replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine;

‐le vetture siano dotate di paratie divisorie; ‐il conducente indossi dispositivi di protezione individuale;

‐i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente, a conferma di quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possano essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità; in questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al richiedente il servizio; i Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata;

  1. a decorrere dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:

‐stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6; (spazi pubblici)

‐attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; (sport)

‐attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali, fermo restando quanto previsto nelle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole; (formazione)

‐attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; (cultura)

‐attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; (attività ludiche)

‐attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; (turismo)

‐a decorrere dall’ 8 giugno 2020 sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; (attività ludiche)

  1. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13 della L. n. 689/1981;
  1. le disposizioni delle ordinanze approvate con propri precedenti decreti n. 73 del 28 aprile, n. 74 del 30 aprile e n. 75 del 6 maggio 2020 restano in vigore se non in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza;
  1. le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore a far data dal 18 maggio 2020;
  1. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

 

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