Emilia-Romagna - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Emilia-R. 23 marzo 2020, n. 231 - L.R. n. 11/2012 - art.5. Adozione del Programma Ittico Regionale 2020/2021

Pubblicata nel BUR n. 119 del 16 aprile 2020

  • Il presente atto adotta un programma ittico subordinandolo alle limitazioni fissate dalle disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Parole di interesse: pesca.

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 MARZO 2020, N. 231

L.R. n. 11/2012 - art.5. Adozione del Programma Ittico Regionale 2020/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne";

Richiamata, altresì, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne;

- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi vengano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 11/2012;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36- 43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ha imposto una revisione complessiva della citata L.R. n. 11/2012;

Vista la Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 “Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamati, in particolare, della predetta Legge Regionale n. 11/2012, come modificata dalla soprarichiamata L.R. n. 2/2017 e dalla L.R. n. 15/2017:

- l’art. 3 bis che individua quali strumenti di programmazione e gestione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali e interregionali di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

- l’art. 4, comma 2, il quale dispone che il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale;

- l’art. 5 il quale stabilisce:

- al comma 1:

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica, adotta il Programma ittico regionale, sulla base del Piano ittico;

- che il Programma ittico è articolato su base territoriale ed ha durata annuale, salvo rinnovo per uguale periodo;

- al comma 2, che il Programma ittico regionale individua, in particolare:

a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;

c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;

e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale;

- l’art. 6 che prevede, tra l’altro, il parere della Commissione ittica regionale sulla proposta di Programma ittico regionale da elaborare sulla base delle proposte formulate dai Tavoli di consultazione locali, istituiti su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del Servizio Territoriale di riferimento;

- l’art. 10, comma 1, secondo il quale la Regione istituisce con il Programma ittico di cui al succitato art. 5 "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca";

- l’art. 27, comma 3, il quale dispone che fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei Piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani;

Visto il vigente Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 107del 3 aprile 2007;

Dato atto che con propria deliberazione n. 465 del 25 marzo 2019 avente ad oggetto “L.R. n. 11/2012 - Art. 5. Adozione del Programma Ittico Regionale 2019/2020” sono state istituite, in relazione alla regolamentazione della pesca nelle acque interne, le limitazioni permanenti o temporanee all’esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, fino alle 5:00 del 29 marzo 2020;

Richiamato il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 recante “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della L.R. 7 novembre 2012, n. 11”;

Visto il Programma ittico regionale 2020/2021 elaborato con i contributi dei Servizi Territoriali della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, su proposta dei rispettivi Tavoli di consultazione locale, previsti dal soprarichiamato art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata L.R. n. 11/2012 e successive modifiche ed integrazioni, istituiti con propria deliberazione n. 1959 del 4 dicembre 2017;

Preso atto, con riferimento ai contenuti del predetto Programma ittico regionale 2020/2021:

- che sono stati sviluppati gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato art. 5, comma 2, suddivisi per territorio provinciale;

- che le risorse finanziarie (lettera f) del medesimo art. 5, comma 2), non sono state evidenziate nel predetto documento in quanto corrispondono a quelle stanziate annualmente sugli appositi capitoli del bilancio regionale, il cui utilizzo viene effettuato sulla base della programmazione annuale degli interventi ed azioni da realizzare;

Sentita in merito la Commissione ittica regionale, istituita con propria deliberazione n. 846 del 12 giugno 2017, nella seduta del 21 gennaio 2020;

Preso, infine, atto della nota del Responsabile del Servizio Regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna

- acquisita e trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico venatorie e pesca con prot. n. NP/2020/14946 del 5 marzo 2020

– con la quale si comunica “l’esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispettare le misure di mitigazione individuate nello Studio di incidenza;

- rispettare le Misure generali e specifiche di conservazione vigenti, nelle quali, tra l’altro, sono indicate le regolamentazioni da osservare nei siti Natura 2000 in materia di ripopolamenti, immissioni, aree di pesca regolamentata e campi gara, nonché l’elenco delle specie per i quali è vietata ogni forma di cattura e uccisione;

- acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie per l’immissione di alcune specie, come definite dai decreti attuativi”;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adozione del Programma ittico regionale 2020/2021, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, nonché le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna, che pongono precise limitazioni agli spostamenti dei cittadini e all’esercizio di attività;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che quanto previsto nel predetto Programma ittico è subordinato alle limitazioni fissate dalle disposizioni adottate dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-2019;

Ritenuto, altresì, di demandare ai Servizi Territoriali della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - per una più efficace diffusione e conoscenza delle disposizioni contenute nel predetto Programma ittico 2020/2021 - l’estrazione di quelle parti contenenti la regolamentazione riferita all’ambito territoriale di pertinenza, al fine di predisporre un “calendario pesca territoriale”,

da divulgare sia su supporto cartaceo che attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;

Dato, infine, atto che per le specie autoctone e parautoctone si applicano le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto ed i limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al citato Regolamento Regionale n. 1/2018, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel presente Programma in alcuni corpi idrici;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” e in particolare l'allegato D, recante “La Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della suddetta deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

Delibera (pesca)

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di adottare, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 11 del 7 novembre 2012, il Programma ittico regionale 2020/2021, nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che quanto previsto nel predetto Programma ittico è subordinato alle limitazioni fissate dalle disposizioni adottate dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-2019;

4) di demandare ai Servizi Territoriali della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - per una più efficace diffusione e conoscenza delle disposizioni contenute nel predetto Programma ittico 2020/2021 - l’estrazione di quelle parti contenenti la regolamentazione riferita all’ambito territoriale di pertinenza, al fine di predisporre un “calendario pesca territoriale”, da divulgare sia su supporto cartaceo che attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;

5) di dare atto che per le specie autoctone e parautoctone si applicano le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto ed i limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 1/2018, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel presente Programma in alcuni corpi idrici;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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