Friuli Venezia Giulia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Friuli 13 marzo 2020, n. 2 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

  • Emanata in riferimento al settore del trasporto pubblico locale, l’ordinanza prescrive alle aziende esercenti una forte limitazione dei servizi differenziata per area territoriale di riferimento, e l’adozione di misure precauzionali quali la distanza tra viaggiatori e la sanificazione dei mezzi. Si dispone, altresì, la creazione di una Cabina di Regia coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio con le aziende esercenti e le OO.SS. L’ordinanza è valida fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe successive.

Parole di interesse: trasporti.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l’articolo 1, n. 5), primo periodo, che testualmente dispone: << Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.>>;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) ed in particolare l’articolo 3, comma 2, che così dispone: <<Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. >>;

Visto altresì, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera m) del citato decreto legge n. 6/2020 il quale prevede che tra le misure adottabili per il contenimento della diffusione del COVID – 19 vi sia anche quella relativa alla << limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3; >>;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che testualmente dispone: << 1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell’articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.>>;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione FriuliVenezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) di attuazione;

Preso atto che, per quanto riguarda i servizi ferroviari regionali gestiti dalla Società Trenitalia, in data 13.03.2020, è stato comunicato dalla stessa un Piano di riduzione, in ragione delle esigenze urgenti e indifferibili legate al personale di servizio, che prevede a partire dal giorno 14 marzo 2020:

- la sospensione del 50% dei servizi svolti giornalmente sulle linee 13 (Trieste-Venezia), 14 (Trieste-UdineVenezia) e 15 (Trieste-Cervignano-Udine-Carnia-Tarvisio)

- la sospensione dell’80% dei servizi ferroviari svolti mediante autobus;

- i servizi sostitutivi svolti sulle linee 236 Casarsa-Portogruaro e 233 (Sacile-Maniago) sono garantiti con 6 coppie giornaliere di corse autobus sulla linea 236 e con 4 coppie giornaliere di corse autobus sulla linea 233, al fine di assicurare la mobilità nelle fasce pendolari.

- la conferma della sospensione di tutti i servizi transfrontalieri;

Ritenuto di adottare, sentite le aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale e le OO.SS. di categoria, le seguenti misure in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

ORDINA

  1. alle aziende esercenti i Servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo, di adottare le seguenti misure in relazione al servizio di trasporto pubblico locale, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

- Servizio trasporto pubblico locale urbano delle Unità di Gestione di Udine, di Gorizia e di Pordenone: dal 17.03.2020, con servizi festivi sospesi dal 15.03.2020. Attivazione dell’orario non scolastico. Termine del servizio ore 20.00. Sospensione dei servizi festivi.

- Servizio trasporto pubblico locale urbano dell’Unità di Gestione di Trieste: dal 17.03.2020. Attivazione dell’orario festivo invernale ad esclusione delle linee che non vengono ad oggi svolte nel festivo e delle linee a maggior frequentazione per le quali resta attivo il servizio feriale attuale. Mantenimento dei servizi anche nelle giornate festive. Termine del servizio alle ore 21.00.

- Servizio trasporto pubblico locale extraurbano sull’intero territorio regionale: dal 17.03.2020 con servizi festivi soppressi dal 15.03.2020 Conferma dell’orario non scolastico. Termine del servizio alle ore 21.00. Sospensione dei servizi festivi.

- Servizio svolto dalla Società Ferrovia Udine-Cividale S.r.l.: dal 15.03.2020. Sospensione di tutti i servizi svolti mediante autocorse e riduzione dei treni a 13 coppie giornaliere. Termine del servizio alle ore 20.00. Conferma della sospensione del servizio MICOTRA.

  1. di attuare le azioni informative ai viaggiatori necessarie in attuazione alle disposizioni ministeriali;
  2. di assicurare a bordo mezzo le distanze tra i passeggeri e le azioni di sanificazioni dei mezzi e a tutela del personale in attuazione delle disposizioni ministeriali;
  3. di prevedere che le singole Aziende di Trasporto, nel rispetto del DPCM 11 marzo 2020, riducano in ragione delle frequentazioni rilevate a bordo, i servizi previa condivisone con la Cabina di Regia.

DISPONE

di attivare una Cabina di Regia, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 14/03/2020 al 25/03/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA f.to Dott. Massimiliano Fedriga

 

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