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Inasprendo le misure precedentemente adottate, si vieta alla popolazione lo svolgimento, all’aperto in luoghi pubblici, di qualunque attività motoria, sportiva o di passeggiata, anche in forma individuale. In riferimento agli esercizi commerciali, tra quelli cui è consentita l’apertura domenicale si aggiungono gli esercizi nelle aree di servizio lungo la rete autostradale ed a servizio di porti e interporti. Fa cessare la validità dell’ordinanza n. 3/PC.
Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; sport; attività commerciali; ristorazione;
Il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l’articolo 2, che così dispone “Le autorità competenti con le modalità previste dall’articolo 3, comma 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1” ed l’articolo 3, comma 2, che così dispone: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.“;
Visto il DPCM 01 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il DPCM 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”;
Visto il DPCM 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’articolo 1 che testualmente dispone al comma 1 che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale” ed al comma 2 che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale; Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, nonché “Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ed in particolare l’art 48 che prevede per le Regioni il potere di adottare le ordinanze anche agli effetti assistenziali;
Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 3 del 19 marzo 2020 con la quale si sono adottate ulteriori misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 con la quale sono state adottate, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull’intero territorio regionale;
Rilevato che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;
Ritenuto di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19 in ragione della specificità della realtà del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, oltre a quelle adottate con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
Richiamato il disposto di cui all’art. 1 del DPCM 9.3.2020, che dispone che “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Rilevata la situazione di possibile sofferenza delle strutture sanitarie conseguente ad un eventuale ulteriore incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, anche per effetto della composizione della popolazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che impone l’adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle già assunte a tutti i livelli decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l’impedimento di assembramenti e contatti non governati tra persone;
Ritenuto necessario assumere ancora più rigorose iniziative provvedimentali, in aggiunta a quelle nazionali già adottate e che rimangono efficaci, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Ritenuto opportuno, coordinare le misure di cui all’Ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020 anche alla luce dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
Ritenuto che l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a comportamenti contrastanti con l’esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall’abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante l’impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidentemente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo di facoltà riconosciute dall’ordinamento;
Rilevato, con riguardo alle medie e grandi strutture di vendita anche relative ad alimenti, nel fine settimana e in particolare nella giornata della domenica si sono registrate concentrazioni di persone non strettamente giustificate dall’esigenza di procacciamento di beni alimentari;
Ritenuto prevalente, in relazione alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l’esigenza della tutela della salute con limitazione dell’accesso a tali strutture, che presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e urgenti e di disporre quindi la chiusura degli stessi nella giornata di domenica;
Ritenuto che la misura di cui al punto suddetto è del tutto proporzionata, posto che le strutture in questione mantengono un periodo settimanale di apertura di sei giorni su sette;
Visto quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che con decreto presidenziale dd. 18 marzo 2020 n. 416 ha ritenuto non compatibile, nell’attuale situazione emergenziale, l’attività sportiva all’aperto dovendosi accordare prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;
Dato atto che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione, salva la sussistenza di più grave fattispecie penale, dell’art. 650 c.p.;
Dato atto che le citate disposizioni comportano l’obbligo, per tutti, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
Ritenuto di confermare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
ORDINA
- in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente individuate, è fatto divieto di svolgere, all’aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale; (sport) (limitazione libertà di circolazione)
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l’approvvigionamento alimentare, definiti dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità; (limitazione libertà di circolazione)
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti; (attività commerciali)
- restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica compresa; (ristorazione)
- le presenti disposizioni sono adottate per ragioni di esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze;
- l’ordinanza n. 3 del 19 marzo 2020 cessa i suoi effetti a far data dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità dal 21/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020 e fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA