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Si dispone il rinnovo delle precedenti norme sull’accesso ai servizi commerciali, di ristorazione e ai mercati all’aperto, e si introduce l’obbligo di coprire naso e bocca per chiunque si sposti sul territorio regionale, mentre viene meno il divieto di circolazione per attività motorie.
Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; attività commerciali; ristorazione; ordinanze sindacali;
Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, nonché “Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020; Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13“, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6 bis e dell’articolo 4;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il DPCM 01 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il DPCM 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 08 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, che cessa di produrre effetti dalla data di efficacia del DPCM 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 09 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’articolo 1 che testualmente dispone al comma 1 che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale” ed al comma 2 che “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, che cessa di produrre effetti dalla data di efficacia del DPCM 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale, che cessa di produrre effetti dalla data di efficacia del DPCM 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che cessa di produrre effetti dalla data di efficacia del DPCM 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, che cessa di produrre effetti dalla data di efficacia del DPCM 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ed in particolare l’art. 8 “Disposizioni finali” il quale dispone al comma 3 che: “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni”;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Rilevato che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l’unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l’eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;
Visto l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia da COVID-19, il cui andamento non accenna ad invertire la dinamica dei contagi sull’intero territorio regionale;
Rilevato che già con le Ordinanze contingibili ed urgenti n. 3 del 19 marzo 2020, n. 4 del 21 marzo 2020, n. 7 del 03.04.2020 e n. 8 del 07.04.2020, le premesse delle quali sono qui integralmente richiamate, si sono adottate ulteriori misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Considerato che nonostante le misure adottate il numero dei contagi in Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia continuano a presentare un incremento dei casi positivi e che pertanto è necessario mantenere, in continuità con le proprie Ordinanze sopra citate, alcune azioni finalizzate a individuare i comportamenti corretti al fine di poter conseguire un più efficace contenimento del numero dei contagi;
Ricordato che il DPCM dd. 10 aprile 2020 individua espressamente all’Allegato 4 quali sono le misure igienico-sanitarie che devono essere seguite da tutte le persone fisiche e tra le quali si riportano quelle di cui alla lettera a) che prevede di “Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”, alla lettera d) di “Mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”, alla lettera e) di “Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie ” ed alla lettera h) di “Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce”.
Valutato che, in questo momento, è necessario fornire indicazioni uniformi ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione individuando misure precauzionali consentite, proporzionate e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio e che pertanto deve essere, di norma, mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
Valutato, altresì, che spesso non risulta possibile il rispetto della distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno 1 metro, quale misura principale di contenimento, anche negli spazi aperti, è che quindi è necessario che le persone fisiche siano munite di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;
Considerato che misura minima igienico-sanitaria è, altresì, il lavarsi spesso le mani anche con l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche;
Considerato, in particolare, che è necessario garantire un adeguato livello di protezione per le persone confinate negli spazi chiusi aperti al pubblico, ove possono permanere anche per lungo tempo e dove non è sempre possibile garantire una adeguata aereazione,
Considerato, altresì, che non è sempre possibile garantire durante i movimenti delle persone che circolano negli spazi chiusi aperti al pubblico, per oggettive conformazioni degli stessi, il costante distanziamento interpersonale minimo e che pertanto si rende necessario dotarsi di strumenti di protezione individuale, quali le mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca;
Ritenuto quindi di mantenere disposizioni, anche già previste, per il contenimento del contagio da COVID-19 in ragione della specificità della realtà del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia oltre a quelle adottate con il DPCM 10 aprile 2020, anche considerato, in particolare, che le caratteristiche anagrafiche della popolazione regionale, caratterizzata, come è noto, da una componente anziana particolarmente nutrita, rendono estremamente vulnerabile un’ampia fascia di persone;
Richiamato il disposto di cui all’art. 1, comma 1 lett. f) del DPCM 10 aprile 2020, che dispone che “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
Rilevata che la situazione di possibile sofferenza delle strutture sanitarie conseguente ad un eventuale incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, anche per effetto della composizione della popolazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che impone l’adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle già assunte a tutti i livelli decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l’impedimento di assembramenti e incontri non governati tra persone;
Ritenuto necessario mantenere iniziative provvedimentali, in aggiunta a quelle nazionali già adottate e che rimangono efficaci, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Rilevato, in particolare, con riguardo alle medie e grandi strutture di vendita anche relative ad alimenti, nel fine settimana e in particolare nella giornata della domenica possono facilmente registrarsi concentrazioni di persone anche non strettamente giustificate dall’esigenza di procacciamento di beni alimentari;
Ritenuta prevalente, in relazione alla fattispecie di cui al capoverso precedente, l’esigenza della tutela della salute con limitazione dell’accesso a tali strutture, che presentano oggettivo rischio di diffusione del contagio non determinato da esigenze indifferibili e urgenti e di disporre quindi la chiusura degli stessi nella giornata di domenica e nei giorni festivi;
Ritenuto che la misura di cui al punto suddetto è del tutto adeguata e proporzionata anche in considerazione del fatto che i lavoratori interessati svolgono un servizio di pubblica necessità e posto che le strutture in questione mantengono un periodo settimanale di apertura, di norma, comunque di sei giorni su sette;
Considerato che risulta necessario individuare quali misure di contenimento del contagio, a seconda del contesto, la necessità che le persone utilizzino la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, i guanti monouso, oltre alla distanza interpersonale minima di almeno 1 metro;
Considerato, in particolare, che è necessario individuare e regolamentare lemisure di comportamento quali misure di contenimento del contagio sopra individuate per quanto riguarda le attività commerciali di cui all’Allegato 1 al DPCM del 10 aprile 2020 che hanno contatto con il pubblico in genere e non solo quelle dirette alla vendita di generi alimentari, i servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, nonché quelli pubblici non di linea e gli uffici aperti al pubblico;
Visto quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia che con decreto presidenziale dd. 10 aprile 2020 n. 31 ha affermato che “(….) l’impugnata ordinanza contingibile e urgente, adottata in presenza degli indubitabili ed evidenti presupposti di necessità e urgenza in materia sanitaria, detti misure rivolte a tutelare un danno infinitamente più grave di quello astrattamente dedotto da parte ricorrente, a prescindere da qualunque valutazione circa la sussistenza dei presupposti dell’azione di cui al presente ricorso.”, che “(,,,) le misure contestate rispondono a valutazione meritale della competente autorità sanitaria, che si basa sulle attuali conoscenze e sullo stato attuale della ricerca scientifica;” e che “anche la contestata chiusura domenicale dei negozi alimentari risponda alla difficile necessità di tener conto anche delle esigenze della salute dei lavoratori interessati, chiamati eccezionalmente a svolgere un servizio di pubblica necessità.”.
Dato atto che le disposizioni di cui al DPCM del 10 aprile 2020 comportano l’obbligo, per tutti, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, solo per le specifiche necessità in esso individuate, autocertificando tali necessità per l’eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
Ritenuto di prevedere, anche a conferma, le seguenti misure di contenimento e di comportamento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di rallentare la diffusione dell’epidemia da COVID – 19 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
ORDINA
- a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza; (limitazione libertà di circolazione)
- a chiunque con temperatura corporea superiore 37,5 gradi è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio, contattando il medico curante per le indicazioni del caso; (limitazione libertà di circolazione)
- agli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, è fatto obbligo, prima dell’accesso all’esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani; (attività commerciali)
- a chiunque, quale misura di contenimento del contagio all’interno degli esercizi commerciali di generi alimentari, è fatto obbligo di utilizzare i guanti monouso e le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca;
- a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l’accesso all’interno degli esercizi commerciali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- ai gestori degli ipermercati, supermercati, discount di alimentari e farmacie, si raccomanda la rilevazione, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, oltre che del personale prima del loro accesso. A seguito del rilievo di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi, deve conseguire l’inibizione all’accesso all’attività con invito a ritornare alla propria abitazione, contattando il medico curante per le indicazioni del caso;
- la chiusura, nella giornata di domenica e nelle giornate festive, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti;
- restano possibili tutti i servizi di consegna a domicilio, domenica e giornate festive comprese. La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali, pertanto si dispone che l’incaricato della consegna sia tenuto ad indossare mascherina e guanti monouso e che sia l’incaricato e il destinatario mantengano comunque la distanza interpersonale di almeno un metro; (ristorazione)
- di vietare l’esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercato all’aperto una perimetrazione;
- presenza di un unico varco d’accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;
- per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro; (mercati all’aperto) (ordinanze sindacali)
- a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, di utilizzare la mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio;
- la disposizione di cui al precedente punto si applica anche ai servizi pubblici non di linea (servizio NCC, taxi, ecc.);
- a chiunque, quale misura di comportamento ai fini del contenimento del contagio, all’interno degli uffici aperti al pubblico, di utilizzare le mascherine o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
- è ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.
Le presenti disposizioni sono adottate tenuto conto del possibile aggravamento del rischio sanitario determinatosi a seguito dell’accertato aumento dei contagi sul territorio regionale e al fine di evitare specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario determinatosi per la disposta apertura di molte attività nel territorio regionale, nonché per esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme poste a presidio delle predette esigenze.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza ha validità dal 14/04/2020 al 03/05/2020.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
IL PRESIDENTE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia f.to dott. Massimiliano FEDRIGA