Lazio - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lazio 17 marzo 2020, n. Z00009 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"

  • Ambito: misure organizzative e gestionali in materia sanitaria per il contrasto all’epidemia

Parole di interesse: assunzioni; ICT; personale; sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 maro 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 maro 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 maro 2020; 

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;

PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo c e per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

VISTA l’ordinanza n. Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

VISTA l’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l’Ordinanza n. Z0008 del 13 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che ha dettato disposizioni in materia di assistenza territoriale;

CONSIDERATO che

la Regione Lazio ha già sperimentato che le attività di telemedicina (televisita, telesalute, telemonitoraggio), in coerenza con le linee di indirizzo nazionali recepite con DCA n. 458/2015, costituiscono un supporto fondamentale ai servizi di assistenza primaria per monitoraggio, cura, riabilitazione e prevenzione secondaria nei confronti di persone fragili o affette da patologie croniche; 

nell’ambito dell’emergenza legata al nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso correlata (COVID-19), le Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (Information and Communication Technologies, di seguito ICT) rappresentano un importante strumento di supporto per i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS),  i Medici di Continuità Assistenziale (MCA) per garantire l’assistenza all’utenza privilegiando, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente n.  Z00003 del 6 marzo 2020 e s.m.i. e assicurando la sorveglianza;

RITENUTO, opportuno, pertanto, allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale la procedura (ALLEGATO 1) che definisce, adattandole, le modalità di estensione dei servizi di telemedicina disponibili e, quindi, l’utilizzo della app LAZIODOCTOR per COVID, quale strumento di consultazione/informazione per tutti i cittadini e quale strumento di telesorveglianza e telemonitoraggio per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID 19 positivi, per i quali  stato disposto l’isolamento domiciliare;

prevedere che tutti i MMG/PLS/MCA e operatori SISP sono tenuti a prendere in carico gli assistiti secondo le procedure definite nell’allegato 1;

dare mandato alle Aziende di dotare gli operatori SISP e i MCA di postazioni computer con connessione internet, webcam e microfono;

i Medici di Medicina Generale associati in Unità di cure Primarie (UCP) o i Pediatri di Libera Scelta associati in Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) individuano un referente COVID il quale riceverà i DPI, in caso sia necessario provvedere a visita medica domiciliare;

CONSIDERATO, altresì, che nella Regione Lazio in via ordinaria, ai sensi del DCA 257/2017 in corso di revisione, erano programmati 560 posti letto di Terapia Intensiva (T.I.), di cui 406 presso strutture pubbliche;

che le linee guida del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 hanno dato indicazioni al fine di implementare i posti di terapia intensiva fino al 50%;

che le prime linee di indirizzo regionali, approvate con ordinanza 3/2020, hanno individuato e programmato la prima attivazione di 177 posti letto di T.I., comprensivi di quelli pediatrici;

che in relazione all’andamento internazionale e nazionale dell’epidemia, si reputa ragionevole prevedere l’attivazione di ulteriori posti sia di TI che di posti dedicati di malattie infettive;

RITENUTO opportuno, provvedere all’ulteriore implementazione dei posti letto, anche di TI attivando la FASE II del piano regionale secondo le indicazioni fornite dalla Direzione salute e assicurando il coordinamento a cura della Direzione medesima, anche avvalendosi di specifiche figure professionali del SSR;

RITENUTO opportuno,

sentito il Commissario Straordinario dell’Azienda Policlinico Tor Vergata, procedere, all’allestimento a esclusiva unità Covid-19 della Torre 8 di Medicina interna del Policlinico, funzionale ad assicurare 80 posti letto specificatamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria in corso. A tale scopo, le attività già presenti nella Torre verranno trasferite e concentrate in altri presidi pubblici o privati accreditati, allo scopo di garantire la continuità delle cure;

sentito il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, di allestire e di destinare il presidio G. Eastman a struttura dedicata esclusivamente alle malattie infettive COVID-19;

RITENUTO opportuno, allo scopo di non incidere sull’erogazione dei LEA, disporre l’ulteriore allestimento di apposita struttura dedicata alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19, in ottemperanza alle linee guida ministeriali e in ragione della configurazione autorizzativa ed organizzativa delle strutture anche solo autorizzate all’esercizio di attività di acuzie, con specifico riferimento alla T.I.;

DATO ATTO che, all’esito istruttorio, la struttura in grado di poter essere adibita senza indugio, al pari della Columbus, a struttura dedicata COVID-19 sia perché dislocata in posizione utile (all’interno del quadrante di Roma Capitale, ma collocato nella zona sud, a servire il bacino di bisogno a supporto dell’INMI e della struttura Columbus nel quadrante nord di Roma) ad essere positivamente inserita nella CORONET e ad essere completamente isolata da altre attività, sia in ragione del numero complessivo di letti autorizzati pari a 92, di cui 12 di TI già attivi (autorizzazione n. D0961 del 5 marzo 2010), sia in ragione della sua sostanziale monospecialità e dei volumi di attività che consentono l’immediato trasferimento degli assistiti ed il veloce allestimento di posti di terapia, anche previo utilizzo delle sale operatorie, è stata ravvisata, tra quelle autorizzate, nell’Istituto Clinico Cardiologico, gestita dalla società G.V.M srl unipersonale;

VISTE le interlocuzioni tra l’Unità di crisi ed il legale rappresentante dell’Istituto Clinico Cardiologico;

RITENUTO opportuno, altresì, individuare strutture intermedie con la funzione di accogliere pazienti COVID-19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare eo idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture;

VISTA la Determinazione n. G02738 del 13032020 avente ad oggetto “Emergenza COVID 19. Costituzione Cabina di Regia per reclutamento straordinario”;

TENUTO CONTO che lo svolgimento della didattica pratica dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Lazio in alcune strutture ospedaliere e negli ambulatori di specialistica delle A.S.L. e A.O. regionali non è al momento compatibile con la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, anche per la necessità di garantire loro la sicurezza e per la carenza dei DPI;

VALUTATA L’ESIGENZA di sospendere i tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri e negli ambulatori aziendali e di destinare i medici tirocinanti ad altre strutture ove sia garantita maggiore sicurezza e la possibilità di svolgere attività didattica;

VALUTATA, altresì, l’esigenza di provvedere secondo le procedure di reclutamento del personale allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando, anche al fine di regolare l’ambito di assistenza territoriale; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: (sanità)

  1. adottare l’utilizzo della app LAZIODOCTOR per COVID quale strumento di consultazione/informazione per tutti i cittadini e quale strumento di telesorveglianza e telemonitoraggio per gli assistiti in corso di valutazione perché esposti al rischio di contagio e per i pazienti COVID-19 positivi, per i quali è stato disposto l’isolamento domiciliare, secondo le procedure individuate nell’allegato, recante “Procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare” (ALLEGATO 1). L’app LAZIODOCTOR per COVID (denominata negli store LAZIODrCovid) sarà parte integrante del sistema di telemedicina Advice già in uso nella Regione Lazio, l’applicazione sarà scaricabile: (ICT)

- entro la data odierna attraverso il link www.regione.lazio.it/DRcovid, nella versione per dispositivi Android (in attesa che venga pubblicata sul play store);

- entro il 19 marzo 2020 nella versione per dispositivi IOS (APP Store);

  1. per effetto di quanto previsto al punto che precede:

- a tutti i MMG/PLS/MCA e operatori SISP di prendere in carico gli assistiti secondo le procedure definite nell’allegato 1;

- alle Aziende sanitarie locali di dotare gli operatori SISP e i MCA di postazioni computer con connessione internet, webcam e microfono;

- alla Direzione salute di provvedere all’eventuale aggiornamento della procedura e all’eventuale estensione anche a diversi setting assistenziali;

- ai Medici di Medicina Generale associati in Unità di cure Primarie (UCP) o i Pediatri di Libera Scelta associati in Unità di Cure Primarie Pediatriche (UCPP) di individuare un referente COVID il quale riceverà i DPI, in caso sia necessario provvedere a visita medica domiciliare;

  1. provvedere all’ulteriore implementazione dei posti letto, anche di Terapia intensiva, attivando la FASE II del piano regionale secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Salute;
  2. allo scopo di far fronte a esigenze impellenti, alle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private autorizzate di mettere a disposizione i posti letto che dovessero essere richiesti dalla Direzione salute con preavviso di 24 ore;
  3. allo scopo di adeguare l’offerta assistenziale alle esigenze dell’emergenze COVID, alle Aziende sanitarie locali, nell’ambito dei gruppi territoriali per l’emergenza COVID, di indirizzare le attività di tutte le strutture private accreditate secondo una logica di complementarietà e in coerenza agli indirizzi regionali;
  4. ai fini dell’attuazione del piano regionale che il coordinamento e il bed management venga assicurato direttamente dalla Direzione salute avvalendosi dei seguenti professionisti:

- il dott. Luigi Tritapepe, dirigente medico dell’Azienda San Camillo orlanini, per il coordinamento delle Terapie intensive;

- il dott. Sergio Ribaldi, dirigente medico dell’Azienda Policlinico Umberto I, per il coordinamento regionale di bed management;

  1. sentito il Commissario Straordinario dell’Azienda Policlinico Tor Vergata, di procedere all’allestimento, a esclusiva unità COVID-19 della Torre 8 di Medicina interna del Policlinico, funzionale ad assicurare 80 posti letto specificatamente dedicati alle malattie infettive ai fini della gestione dell’emergenza sanitaria in corso;
  2. sentito il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, di allestire e di destinare il presidio G. Eastman a struttura dedicata esclusivamente alle malattie infettive COVID-19;
  3. l’allestimento dell’Istituto Clinico Cardiologico a struttura interamente dedicata all’assistenza e alla gestione dell’epidemia COVID-19;
  4. alla Direzione salute di:

- prevedere l’utilizzo di strutture di ospitalità protetta per l’accoglienza di pazienti COVID-19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare eo idoneità dell’abitazione, possono essere assistiti presso tali strutture;

- individuare le strutture di ospitalità protetta ritenute idonee ad accogliere tali pazienti sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, di definire percorsi, criteri di eleggibilità, procedure, requisiti organizzativi e modalità di remunerazione e di istituire un coordinamento regionale per la gestione dei flussi dei pazienti;

- di verificare in via d’urgenza la disponibilità di tali strutture e procedere alla conseguente attivazione;

- di valutare l’eventuale attivazione delle Unità Speciali di continuità Assistenziale per l’assistenza a domicilio nei pazienti COVID positivi;

  1. di sospendere i tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri e negli ambulatori aziendali e di destinare i medici tirocinanti ad altre strutture ove sia garantita maggiore sicurezza e la possibilità di svolgere attività didattica;
  2. di provvedere secondo le procedure di reclutamento del personale allegate alla presente (ALLEGATO 2). (personale) (assunzioni)

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Responsabile Unità di Crisi

Assessore alla Sanità

Alessio D’Amato

Il Vice Presidente

Daniele Leodori

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