Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.”
- L’ordinanza mira a garantire la circolazione dei volontari impegnati in ambito socio-sanitario, restringendo i limiti imposti in via generale alla libertà di circolazione. Ambito: Volontariato
Parole di interesse: assistenza; disabilità; limitazione libertà di circolazione; sanità; volontari.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45; VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020, concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, ove alle aziende di trasporto pubblico locale si ordina di adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, ove è previsto che “ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie anche dell’alta velocità del territorio regionale.”
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di:
- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;
- spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;
- spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 12 marzo 2020 che ha specificato che gli spostamenti sono comunque consentiti – mantenendo sempre la distanza di sicurezza di 1 metro e rispettando le norme igienico sanitarie previste – per comprovate esigenze primarie non rinviabili;
PRESO ATTO che da una lettura congiunta delle diverse norme (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020 e circolare del ministero dell’Interno del 12 marzo 2020), sono di fatto vietati gli spostamenti degli individui da un Comune a un altro, e anche all’interno di uno stesso Comune, con l’eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
CONSIDERATO che:
le associazioni di volontariato alle fasce di popolazione debole possono continuare ad erogare i loro servizi alla luce delle previsioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020, ma che è comunque opportuno che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali;
vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato anche in convenzione con Enti locali a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in Comuni limitrofi;
è necessario consentire lo svolgimento delle attività degli enti del terzo settore che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche;
lo svolgimento dell’attività di volontariato che prevede l’aiuto alimentare e farmaceutico rientra negli “spostamenti motivati da situazioni di necessità” per garantire “servizi essenziali”, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e richiamati dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 e DPCM seguenti;
VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando;
VALUTATA L’ESIGENZA di fornire indicazioni per consentire ai volontari ed agli enti del terzo settore di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile ed in sicurezza;
RITENUTO, pertanto, di dover fornire precisazioni in ordine alla attività e mobilità dei volontari finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria e ad assicurare servizi “necessari” alle fasce più deboli della popolazione;
RITENUTO opportuno, poiché le limitazioni all’azione e alla mobilità richiedono una veloce riorganizzazione interna agli enti del terzo settore, chiamati a operare in situazioni difficili, che i volontari non si muovano in forma singola, ma per il tramite di organizzazioni strutturate;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza
ORDINA (limitazione libertà di circolazione) (assistenza) (disabilità) (sanità) (volontariato)
- che sia garantita la mobilità dei volontari al fine di:
legittimare i loro spostamenti per le attività ritenute necessarie, ai sensi dei vari DPCM adottati;
operare in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo;
- che siano garantite le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:
consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, ecc.);
assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato;
unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
- che il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), debba esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine: (limitazione libertà di circolazione)
modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”;
dichiarazione rilasciata dal responsabile della organizzazione di appartenenza, su carta intestata della stessa, riportante: o nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato); o servizio svolto; o nome del volontario; o territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.
- che il volontario attenga con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Vice Presidente
Daniele Leodori