Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
- Ambito: gestione delle strutture ospedaliere per il contrasto all’epidemia
Parole di interesse: sanità
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 di istituzione del servizio nazionale della protezione civile;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Capo del dipartimento della Protezione civile del 27 febbraio 2020, recante: “Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lazio, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTO il decreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale salute prot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo 2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
VISTA la Direttiva del Ministero dell’Interno del’8 marzo 2020 indirizzata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli “nelle aree a contenimento rafforzato”;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;
VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
VISTE le seguenti Ordinanze:
- n. Z00004 dell’8 marzo 2020, come integrata e modificata dall’Ordinanza n. Z00005 del 9 marzo 2020;
- n. Z00006 del 10 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTE le ulteriori ordinanze:
- n. Z0008 del 13 marzo 2020;
- n. Z0009 del 17 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTA l’Ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020 che ha dettato, tra altro, specifiche misure relative al Comune di Fondi;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale sono state evidenziate le attività che possono proseguire nel periodo
TENUTO CONTO
che il Dipartimento della Protezione Civile, giusta ordinanza n. 66 del 22 marzo 2013, ha provveduto allo svolgimento delle attività per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” avviati, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dell’ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e s.m.i.;
che in forza dei lavori realizzati la struttura INMI Lazzaro Spallanzani è in grado di dotarsi di dieci celle adibite ad ospitare pazienti affetti da patogeni estremamente contagiosi e pericolosi, di laboratori biologici al massimo livello e di n. 20 stanze da adibire a degenza;
CONSIDERATO che l’edificio ad alto isolamento, per le sue caratteristiche tecniche, può essere rapidamente convertito in struttura adibita al ricovero di pazienti affetti da COVID-19;
RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente il piano di attivazione dei posti letto per il contrasto all’emergenza COVID-19, anche attraverso l’operazione di provvisoria riconversione dell’edificio ad alto isolamento realizzato dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275/2003, dell’ordinanza 3873 del 28 aprile 2010 e dell’ordinanza 66 del 22 marzo 2013 e s.m.i, all’interno del comprensorio dell’INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma;
CONSIDERATO quanto previsto al comma 6 dell’articolo 1 della citata ordinanza n. 66 del 22 marzo 2013 e che sono necessari i lavori di completamento e allestimento;
VISTO l’accordo sottoscritto tra il Dipartimento della protezione civile, la Regione Lazio e l’INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma per la provvisoria consegna dell’edificio ad alto isolamento e per il subentro dell’Istituto nei contratti in corso;
RITENUTO necessario porre in essere nel minore tempo possibile tutte le attività necessarie all’allestimento definitivo e necessario per la nuova provvisoria destinazione dell’edificio secondo la configurazione prevista nel citato accordo;
RITENUTO opportuno, in considerazione dell’impegno esclusivo che richiede la direzione delle attività per il completamento dell’allestimento e della necessità di non gravare ulteriormente la direzione strategica dell’INMI “Lazzaro Spallanzani”, impegnata nella gestione della struttura capofila dell’emergenza, individuare un soggetto attuatore, di cui si avvarrà l’INMI, con funzioni di coordinamento delle attività di allestimento definitivo dell’edificio e, stante il limitato arco
temporale dell’incarico, di procedere all’individuazione tra soggetti di qualificata competenza nella direzione di strutture sanitarie complesse, anche in quiescenza;
VISTO il curriculum del Dott. Giuseppe Caroli, già commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea, il quale ha partecipato, nel corso del servizio reso, alla realizzazione della nuova palazzina con fondi dell’articolo 71 della L. 449/1998;
DATO ATTO che l’incarico conferito a soggetti in quiescenza è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per il suo compimento nei limiti fissati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
RITENUTO per ragioni di urgenza di acquisire dal soggetto attuatore le sole dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi in corso dello svolgimento delle attività a cura dell’INMI e differire le verifiche circa l’inesistenza delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi a data successiva all’adozione della presente ordinanza a cura della Direzione salute;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA (sanità)
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
- in base all’accordo concluso tra il Dipartimento della protezione civile, la Regione Lazio e l’INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma, l’immediato avvio delle attività finalizzate all’utilizzo dell’edificio ad alto isolamento, esistente all’interno del comprensorio dell’INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma, quale struttura adibita esclusivamente alla cura di pazienti affetti da COVID-19;
- all’IMNI di avvalersi del dott. Giuseppe Caroli, quale soggetto attuatore, con compiti di coordinamento delle attività di allestimento del presidio. Il soggetto attuatore adotta ogni iniziativa necessaria per completare, nel più breve tempo possibile, l’allestimento della struttura avvalendosi delle strutture tecniche e amministrative dell’INMI “Lazzaro Spallanzani”, delle aziende e degli enti del SSR e delle competenti strutture della Giunta regionale adottando ogni relativo provvedimento gestionale e contabile;
- l’incarico, la cui durata è collegata al completamento delle attività, comunque non superiore a sessanta giorni, è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per il suo compimento nei limiti fissati dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, con successivo provvedimento a cura della direzione salute;
- per ragioni di urgenza di acquisire dal soggetto attuatore le sole dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi in corso dello svolgimento delle attività a cura dell’INMI e differire le verifiche circa l’inesistenza delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interessi a data successiva all’adozione della presente ordinanza a cura della Direzione salute.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Responsabile Unità di Crisi
Assessore alla Sanità
Alessio D’Amato
Il Vice Presidente
Daniele Leodori