Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
- Il provvedimento contiene misure per la riprese di varie attività economiche e sociali (imprenditoriali, lavorative, sportive…) a partire dal 18 maggio 2020. Ambito: norme per il riavvio delle attività economiche e sociali dopo la fine del lockdown.
Parole di interesse: attività commerciali; attività lavorative; caccia; misure di cautela; ordinanze sindacali; pesca; sanificazioni; sport
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;
CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento;
CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell’ individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;
CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio basso”;
CONSIDERATO che in data 15 maggio 2020 si è svolta la riunione del Consiglio dei Ministri n. 46, nel corso del quale è stato approvato un decreto legge, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;
CONSIDERATO il citato decreto legge, laddove stabilisce all’art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;
CONSIDERATO il decreto legge, laddove stabilisce inoltre all’art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato ed in corso di pubblicazione;
CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;
CONSIDERATO che tali specifiche condizioni dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
RITENUTO pertanto necessario dettagliare le tipologie di attività economica e produttiva cui è consentita la ripresa a decorrere dal 18 maggio 2020;
RITENUTO necessario, inoltre, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima apertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;
RITENUTO infine necessario, fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone all’interno del territorio regionale, specificare talune attività consentite che richiedono per lo svolgimento l’accesso a particolari strutture o l’utilizzo di mezzi e attrezzature;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di spostamento delle persone e la capacità massima di carico in sicurezza del sistema di trasporto pubblico locale secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza e, per l’effetto, prevedere che le attività consentite con la presente ordinanza siano comunque svolte durante gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive stabilite con provvedimento del Sindaco;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
- a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: (attività commerciali)
- commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
- commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
- attività artigianali;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
- agenzie di viaggio.
- Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.
- A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: (sport)
- lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; (misure di cautela) (sanificazioni)
- l’attività nautica di diporto;
- il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea); (pesca)
- l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
- l’apicultura;
- la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica. (caccia)
- A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici. (attività lavorative)
- Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: (misure di cautela)
- nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
- Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto. (attività commerciali) (ordinanze sindacali)
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
[L’allegato è nel BUR del 16 maggio 2020]