Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
- Ambito: trasporti.
Parole di interesse: dispositivi di protezione; limiti orari; trasporto
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale»;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», che all’art.1, comma 1 stabilisce: «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020, n. Z00037, avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», con la quale sono state adottate ulteriori misure in materia di trasporto pubblico locale, con specifico riguardo alle modalità organizzative dell’offerta di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea e alla gestione del servizio su mezzi di trasporto pubblico di linea, stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate, nonché misure in materia di trasporto pubblico non di linea»;
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, che stabilisce disposizioni valide fino al 14 giugno 2020, reca nell’allegato 17 le citate Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione di Linee guida per ulteriori tipologie di attività economiche e sociali;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 maggio 2020, n. Z00043 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l’aumento del rischio di contagio conseguente all’aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività come i mezzi di trasporto pubblico;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di spostamento delle persone e la capacità massima di carico in sicurezza del sistema di trasporto pubblico locale secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza;
RITENUTO pertanto che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, occorre integrare l’offerta di trasporto pubblico mediante l’adozione da parte delle Aziende titolari di servizi di linea dell’ordinario piano stagionale degli orari, nel rispetto degli obblighi di gestione del servizio stabiliti nella richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020, n. Z00037;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: (trasporto)
- Dal 3 giugno 2020 cessa la limitazione alle ore 23:30 dell’orario di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea. Le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto adottano i rispettivi provvedimenti finalizzati alla programmazione dell’ordinario piano stagionale degli orari, con la gradualità necessaria a consentire l’adeguamento del sistema tecnico/manutentivo e l’organizzazione del personale. (misure organizzative) (limiti orari)
- Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Dal 3 giugno 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30. (limiti orari)
- Ad integrazione delle misure di prevenzione stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 aprile 2020, n. Z00037, è fatto obbligo a ciascun passeggero, anche singolo, che utilizza mezzi adibiti al trasporto pubblico non di linea di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuali. (dispositivi di protezione)
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
Nicola Zingaretti