Titolo completo “L.R. n.11/2016. Atto di indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera e). Approvazione delle linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
- Ambito: indirizzo e coordinamento dei servizi sociali da parte della Regione
Parole di interesse: assistenza; proroga termini; servizi sociali
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali;
VISTI lo Statuto della Regione Lazio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;
il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM all'intero territorio nazionale;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”, relativa alla misura di permanenza domiciliare derogabile solo nel caso di:
- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;
- spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;
- spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
- spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.
l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, concernente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”, emanata sulla base dello schema di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, che contiene disposizioni in merito ai soggetti disabili assistiti in strutture sociosanitarie;
l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13 marzo 2020, concernente Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020, che contiene disposizioni in merito all’assistenza socio sanitaria, e all’attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anche anziane e per persone disabili, su tutto il territorio regionale,
la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
la legge regionale 20 novembre 2001, n.25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e in particolare
- l’articolo 22 concernente i livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali da assicurare nel territorio regionale;
- l’articolo 30 concernente il servizio di emergenza e pronto intervento che è un servizio che affronta l'emergenza e l’urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile
- l’articolo 33 concernente le funzioni ed i compiti regionali previsti dall’articolo 149 della l.r. 14/1999 e successive modifiche e tutte le attività inerenti la programmazione, l’indirizzo, la verifica e la valutazione del sistema integrato sociale;
- l’articolo 35 che individua le funzioni e i compiti che i comuni esercitano in materia di servizi sociali;
- l’articolo 43 che individua il distretto sociosanitario quale ambito ottimale per la gestione delle funzioni associate attribuite ai comuni
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità Regionale 2019”;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n.29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione” e specificatamente l’articolo 14 “Disposizioni per la razionalizzazione, l’innovazione e il potenziamento della rete di offerta di servizi e interventi sociali”;
il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 “Regolamento regionale di contabilità”;
la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n.1 Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”, di seguito denominato Piano sociale regionale;
la deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019 n. 1004 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macro aggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
la circolare del Segretario generale della Giunta regionale, nota prot. n. 176291 del 27 febbraio 2020, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;
la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014 n. 136, “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”;
la deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660 “Legge regionale 10 agosto 2016 n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”. Attuazione articolo 43 comma 1, individuazione degli ambiti territoriali di gestione.
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VALUTATA L’ESIGENZA di garantire la sicurezza degli utenti e lavoratori del settore dei servizi sociali e al tempo stesso assicurare la fruizione di un servizio essenziale;
RITENUTO di emanare ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 11/2016 un atto di indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale al fine di definire un sistema operativo sul territorio regionale per facilitare lo svolgimento dei diversi ruoli e delle azioni in capo agli attori del sistema dei servizi e interventi sociali, in modo da supportare con indicazioni univoche le strutture deputate all’erogazione delle prestazioni, sotto il coordinamento regionale durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID2019.
VISTO il documento “Linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come da Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell’art.33, comma 2, lettera e) della legge regionale n.11/2016 quale atto di indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale il documento “Linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, come da Allegato A alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che agli eventuali oneri derivanti dalle azioni aggiuntive previste al punto 5 delle Linee guida di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, i comuni o enti capofila dei distretti sanitari provvedono mediante l’utilizzazione delle risorse presenti nei bilanci, già erogate dalla Regione nell’ambito della programmazione, dei servizi e degli interventi sociali antecedente all’approvazione del Piano Sociale regionale, che non siano oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti e che siano comprese nei fondi di programmazione delle misure di cui alla dgr 136/2014;
DATO ATTO, pertanto, che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
RITENUTO altresì opportuno consentire ai comuni e agli enti capofila dei distretti sociosanitari di presentare entro il 30 aprile 2020 le rendicontazioni relative all’attuazione dei piani di zona distrettuali per gli anni precedenti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera e) della legge regionale n.11/2016 quale atto di indirizzo e coordinamento rispondente all’esigenza di percorsi di carattere unitario nel territorio regionale il documento “Linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Allegato A alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanziale; (assistenza) (servizi sociali)
2) di consentire ai comuni e agli enti capofila dei distretti sociosanitari di presentare entro il 30 aprile 2020 le rendicontazioni relative all’attuazione dei piani di zona distrettuali per gli anni precedenti. (proroga termini)
La Direzione regionale per l’Inclusione Sociale provvederà alla adozione dei provvedimenti necessari al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla presente deliberazione.
Il presente viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito della Regione Lazio ed è comunicato ai comuni e agli enti locali facenti parte dei distretti sociosanitari.