Titolo completo “Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999. Approvazione dell'allegato A) recante "Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni".”
- Ambito: sostegni economici ai conduttori
Parole di interesse: locazioni; sostegni economici
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e Impianti di trattamento, smaltimento e recupero;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s. m. e i. concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s. m. e i. concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, di cui alla nota n. 176291 del 27 febbraio 2020 e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s. m. e i. concernente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;
VISTO l’art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 concernente “Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”;
VISTO l’art. 26 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;
VISTO l’art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente “Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1 febbraio 2020, n. 26;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
PREMESSO che:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 stabilisce misure di sostegno urgenti ai Comuni in considerazione della grave crisi economica e sociale che si configura soprattutto per le famiglie maggiormente deboli;
- l’evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi di contagio sia sul territorio nazionale che su quello regionale, sono fattori che stanno determinando un forte impatto sull’economia delle famiglie, in particolare di quelle più a rischio di disagio economico;
- si rende quindi indispensabile intervenire con misure straordinarie per far fronte alle esigenze delle famiglie già in situazione di fragilità e per quelle che a causa dell’epidemia hanno la necessità e l’urgenza immediata di interventi da parte delle istituzioni locali e regionali;
- è necessario garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico straordinario e una tantum alle famiglie in situazione di fragilità e di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica COVID-19, tramite lo stanziamento di risorse destinate a contribuire in parte al pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie, per tre mensilità del 2020;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta n. 164 del 7 aprile 2020, ha approvato lo stanziamento di 22.000.000,00 di euro, capitolo E61511, missione 12, programma 06, aggregato 1.04.01.02.000, esercizio finanziario 2020, destinato a sostenere il pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie a rischio di disagio economico;
RAVVISATA la necessità di supportare i Comuni e i cittadini maggiormente esposti a situazioni di difficoltà economica e sociale, prevedendo modalità straordinarie di gestione delle risorse stanziate, al fine di ridurre al minimo i tempi per la erogazione delle stesse;
RITENUTO opportuno determinare i criteri di gestione e ripartizione del Fondo per il sostegno alla locazione che prevedano lo snellimento delle procedure a carico dei Comuni e della Regione con la rideterminazione dei requisiti dei destinatari del contributo;
VISTO l’Allegato A), recante “Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che i criteri e le modalità di cui all’Allegato A) individuano, tra l’altro:
- i beneficiari del Fondo straordinario comprendendo, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. n. 12/1999, i locatari di immobili di proprietà sia pubblica che privata;
- i requisiti dei beneficiari del contributo, nonché la fissazione di termini e modalità che consentano la rapida ripartizione delle risorse in favore dei Comuni e quindi tramite le Amministrazioni comunali ai beneficiari finali;
- in via straordinaria è prevista da parte dei Comuni, raccolte le domande di accesso al Fondo straordinario e alla chiusura del bando, la trasmissione alla Regione del numero complessivo delle domande pervenute dai soggetti richiedenti il contributo, accettate dal sistema di protocollazione comunale;
- la competente Direzione regionale determina il valore medio da attribuire alla singola domanda di contributo, erogando ai Comuni l’importo così determinato: importo del valore medio a domanda (moltiplicato) numero di domande ricevute dal Comune, entro i limiti delle risorse a disposizione;
- la contribuzione prevista con l’utilizzo del Fondo straordinario riguarda il supporto al pagamento dei canoni di locazione di alloggi di proprietà privata e pubblica riferiti a tre mensilità del canone annuale 2020;
- i Comuni a seguito delle istruttorie erogano l’importo assegnato ad ogni domanda e comunque entro il 40% del costo di tre mensilità;
- le eventuali risorse residue possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza, è stato attribuito il contributo inferiore a quello rientrante nella misura del 40% del costo di tre mensilità;
- i Comuni saranno comunque tenuti a predisporre, al termine di tutte le istruttorie, le graduatorie da trasmettere alla Regione unitamente al fabbisogno effettivo rilevato ed alla documentazione ordinariamente prevista per la gestione del Fondo per il sostegno alla locazione, di cui al punto 6 dell’Allegato A);
- la quota pari al 55% dello stanziamento previsto per il Fondo straordinario per il sostegno alla locazione è destinata a Roma Capitale e la restante quota del 45% a tutti i Comuni della Regione;
- le autocertificazioni prodotte saranno oggetto di successivi controlli da parte delle competenti amministrazioni (Comuni, Regione, Guardia di Finanza);
RITENUTO necessario che, al fine di garantire l’efficace utilizzo del Fondo straordinario, vista la contingente situazione di emergenza, tutti i Comuni del Lazio interessati espletino le procedure e trasmettano alla Regione le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale per l’accesso al Fondo nel termine perentorio di 45 giorni dalla esecutività della presente deliberazione, pena l’inammissibilità al finanziamento;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (locazioni) (sostegni economici)
1 di approvare i “Criteri e modalità di gestione e ripartizione del Fondo straordinario regionale, anno 2020, per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e loro successive modifiche e integrazioni”, di cui all’Allegato A) della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2 di stabilire la dotazione finanziaria complessiva di € 22.000.000,00 a valere sul capitolo del bilancio regionale E61511, EF 2020, per le attività previste con la presente deliberazione, quale importo complessivo da ripartire in favore dei Comuni destinato a sostenere il pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie, riservando la quota del 55% a Roma Capitale e la restante quota del 45% a tutti i Comuni della Regione;
3 di stabilire che la contribuzione prevista con l’utilizzo del Fondo straordinario riguarda i canoni di locazione di alloggi di proprietà privata e pubblica riferiti a tre mensilità dell’anno 2020;
4 di stabilire che al fine di garantire l’efficace utilizzo del Fondo straordinario, vista la contingente situazione di emergenza, tutti i Comuni del Lazio interessati espletino le procedure e trasmettano alla Regione le domande pervenute e accettate dal sistema di protocollazione comunale per l’accesso al Fondo nel termine perentorio di 45 giorni dalla esecutività della presente deliberazione, pena l’inammissibilità al finanziamento.
La Direzione regionale competente provvederà alla predisposizione ed alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Lazio, nella sezione “Fondo di sostegno alla locazione”, degli atti necessari al coordinamento ed all’espletamento delle attività stabilite con la presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.