Lombardia - Atti del Consiglio regionale

D.C.R. Lombardia 21 aprile 2020, n. XI/1017 - Ordine del giorno concernente la richiesta al Governo di accoglimento del regionalismo differenziato ex art. 116, co. 3, della Costituzione

  • Ambito: Regionalismo differenziato

Parole di interesse: regionalismo differenziato.

Considerazioni: con il presente ordine del giorno il Consiglio Regionale impegna l’esecutivo lombardo ad adoperarsi per ottenere una differenziazione dell’autonomia regionale ex art. 116, comma 3 Cost.

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la risoluzione n 34 «Misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da COVID-19, nell’ambito dei settori di intervento di Regione Lombardia»;

a norma dell’art 85 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano;

DELIBERA (regionalismo differenziato)

di approvare l’Ordine del giorno n 980 concernente la richiesta al Governo di accoglimento del regionalismo differenziato ex articolo 116, comma 3, della Costituzione, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

la pandemia da COVID-19 è senza ombra di dubbio la più grave emergenza sanitaria degli ultimi cento anni;

premesso, altresì, che

l’estensione del contagio ha interessato in maniera del tutto eccezionale e anomala il territorio della Lombardia, regione tra le più colpite al mondo;

valutato che

Regione Lombardia ha dovuto affrontare l’emergenza con particolare energia e impegno rispetto a tutte le altre realtà regionali del Paese, ricorrendo a una serie di misure eccezionali;

valutato, altresì, che

Regione Lombardia ha impiegato, nell’ambito dell’emergenza, una considerevole quantità di risorse proprie, anche per far fronte a costi che, ai sensi degli articoli 117 e 120 della Costituzione, nonché della legge 833/1978, sono di stretta competenza dello Stato centrale

considerato che

rientrano in questo contesto le spese per l’acquisto di un numero elevatissimo di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici, visiere) forniti agli operatori sanitari che lavorano negli ospedali del sistema sanitario lombardo, il considerevole ampliamento dei posti letto e delle terapie intensive nelle strutture sanitarie, con il conseguente acquisto di nuovi strumenti e di sofisticate apparecchiature per la respirazione assistita nonché i costi per l’adeguamento degli spazi;

considerato, altresì, che

Regione Lombardia, avvalendosi della potestà concorrente ex articolo 117 della Costituzione, si è prodigata sui mercati di tutto il mondo per procurarsi i dispositivi di protezione individuale necessari al suo personale sanitario, sostenendo le spese esclusivamente con mezzi propri, ancorché la competenza regionale concorrente si fermi alla gestione ordinaria della sanità, non già all’eccezionalità della fase di emergenza sanitaria;

ribadito che

le Regioni, come noto, non dispongono di fondi autonomi per affrontare le emergenze sanitarie, tanto meno quella causata dal COVID-19 e, all’inizio di tale fase emergenziale, la Lombardia non ha quindi potuto fare altro che aspettare che dal Governo arrivassero le risorse necessarie, oltre alle istruzioni e ai materiali del caso;

considerato, infine, che

alle spese sostenute si sommano altre spese, come quelle relative alla mobilitazione straordinaria e permanente della Protezione civile regionale, nonché alla contrattualizzazione di personale medico e infermieristico;

sottolineato che

il quadro economico relativo all’emergenza sta causando e, ancora per molti mesi, causerà ingenti danni al tessuto economico e produttivo lombardo (danni stimati fra gli 80 e i 180 miliardi di euro per il biennio 2020-2021), in particolar modo al settore del commercio, dell’artigianato, dei servizi, della cultura, del turismo e della ristorazione, della produzione industriale e del suo indotto;

sottolineato, altresì, che

la crisi economica, che con molta probabilità sfocerà in recessione per effetto di una flessione stimata della produzione nell’ordine di circa il 10 per cento, dovrà essere affrontata con adeguati mezzi, ingenti risorse per mettere in sicurezza il sistema economico e produttivo e con misure specifiche finalizzate al sostegno dei settori che hanno maggiormente subito la crisi per accompagnarli verso una piena ripresa;

ricordato che

allo scopo di aiutare i cittadini e in particolare le fasce più deboli della popolazione, Regione Lombardia ha messo in campo sin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica alcune misure straordinarie deliberatamente concepite per contrastare con efficacia l’impatto della pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese, come per esempio la sospensione dei tributi e delle imposte di competenza regionale, e una serie di contributi mirati all’incremento della liquidità;

sottolineato che

le spese straordinarie che Regione Lombardia si è vista costretta ad affrontare nell’ambito dell’emergenza sanitaria sono riconducibili, in larghissima parte, allo Stato e tuttavia sono state sostenute dall’istituzione regionale;

sottolineato, infine, che

competerà necessariamente a Regione Lombardia, nei prossimi mesi, intervenire allo scopo di favorire la ricostruzione di un tessuto economico e produttivo territoriale all’avanguardia a livello europeo;

risulta

del tutto evidente che, se la Lombardia non si fosse attivata autonomamente, molti ospedali sarebbero stati chiusi dopo pochi giorni  L’emergenza COVID-19 ha messo anche in evidenza che la competenza concorrente della Lombardia in materia sanitaria non è sufficiente per garantire i livelli essenziali di assistenza a favore dei propri cittadini in occasione di un’emergenza pandemica  Sono anzi necessarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, come prevede l’articolo 116, comma 3, della Costituzione per avere risposte efficaci e urgenti  Risulta pertanto del tutto evidente come sia ormai divenuto ineludibile il riconoscimento a Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione, di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere i), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e 5)» e delle relative risorse  Con l’attuazione dell’autonomia si mira perciò a un complessivo e decisivo innalzamento degli standard di qualità dell’azione amministrativa e della qualità dei servizi erogati, e non solo in ambito sanitario, attraverso una efficiente organizzazione delle politiche pubbliche a favore dei cittadini, cercando di definire l’attribuzione a livello regionale di nuove potenzialità nell’azione legislativa e amministrativa  Il riconoscimento di maggiore autonomia alla Regione più virtuosa potrà incentivare lo sviluppo economico e produttivo e la competitività territoriale;

impegna

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore all’Autonomia e Cultura a sollecitare il Governo della Repubblica affinché proceda risolutamente e senza indugi ad accogliere tutte le istanze contenute nel dossier presentato alla fine di luglio 2018 al Governo Conte 1 nell’ambito del regionalismo differenziato ex articolo 116, comma 3, della Costituzione, predisponendo il conseguente documento d’Intesa»

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

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