Lombardia - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Lombardia 24 aprile 2020, n. 532 - Modifiche e integrazioni dell’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020

  • Considerazioni: il provvedimento sostituisce parzialmente le disposizioni in materia contenute nella precedente ordinanza 528/2020. Ambito: regolamentazione dell’attività mercatale

Parole di interesse: agricoltura; attività commerciali; forze armate, di polizia, vigili del fuoco; esecuzione delle misure; misure di cautela; dispositivi di protezione; sanzioni

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni»;

Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Richiamato il d.p.c.m. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. z) che stabilisce tra l’altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Richiamata la propria ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020, nonché i provvedimenti da essa recati in premessa, adottata al fine di introdurre misure più restrittive specifiche per il territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 19/2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

Richiamato in particolare l’art. 1, paragrafo 1.2, lettera g) della predetta ordinanza n. 528/2020 che stabilisce che sono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare;

Ravvisato che il quadro epidemiologico attuale in Regione Lombardia, pur evidenziando criticità significative, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;

Ritenuto altresì che la riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l’attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio;

Rilevata l’opportunità di consentire ai comuni di assumere determinazioni che consentano, sulla base di autonome valutazioni, la riapertura di mercati scoperti;

Ritenuto necessario stabilire alcune misure specifiche per tale riapertura che possano consentire lo svolgimento dei mercati scoperti, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Ritenuto opportuno per la stessa motivazione poc’anzi esposta consentire, in deroga a quanto previsto dal punto C) del paragrafo 1.2 dell’ordinanza n. 528/2020, la vendita dei prodotti rientranti nelle categorie merceologiche ivi individuate, nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020;

Ritenuto che il potere di ordinanza regionale funzionale alla tutela della salute trovi il suo fondamento negli art. 32 e 117, terzo comma, Cost. oltreché nei citati artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA (agricoltura) (attività commerciali)

Art. 1

  1. Il primo periodo della lettera G) del paragrafo 1.2 dell’ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi:
    a) definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
    b) individuazione di un appartenente alla polizia locale o di un funzionario comunale che assuma il compito di «Covid Manager» per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni; (forze armate, di polizia, vigili del fuoco) (esecuzione delle misure)
    c) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;
    d) segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;
    e) indicazioni all’interno dell’area di mercato che orientino la clientela verso il varco d’uscita;
    f) accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
    g) rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante; (misure di cautela)
    h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti «usa e getta», quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente; (misure di cautela)
    i) rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti; (misure di cautela)
    j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti; (dispositivi di protezione)
    k) distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato; (misure di cautela)
    l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Restano sospesi:

  • i mercati non individuati dai rispettivi comuni per la riapertura dell’attività di vendita dei prodotti alimentari;
  • le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;
  • le fiere e le sagre.»
  1. La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;
  • articoli per l’illuminazione;
  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • apparecchiature fotografiche e relativi accessori, è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020.

Art. 2 (Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dal 29 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.
  2. Il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. (sanzioni)
  3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

Il presidente

Attilio Fontana

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