Titolo completo “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”
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Il provvedimento specifica il contenuto delle misure di cautela per ciò che concerne alcune attività sportive, turistiche e ricreative. Ambito: misure di contenimento e gestione dell’epidemia.
Parole di interesse: misure di cautela; misure di contenimento e gestione; sport; turismo
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
Visto l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali «nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali» ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che «in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed in particolare l’art. 1 che consente lo svolgimento delle attività economiche nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali e l’allegato 17 che contiene le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive predisposte delle competenti strutture regionali in materia di prevenzione e sanità pubblica e approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, ai sensi dell’art. 1 comma 14 del decreto legge n. 33/2020, con le quali sono state in parte modificate le precedenti linee guida di cui all’allegato 17 al d.p.c.m. 17 maggio 2020 e in parte integrate con riguardo ad ulteriori attività economiche e sociali di cui consentire la ripresa;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 555 del 29 maggio 2020 con cui sono state consentite dal 1 giugno 2020, le attività ivi specificate nel rispetto delle sopracitate linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recepite, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, nell’allegato n. 1 dell’ordinanza stessa;
Ritenuto di consentire la ripresa delle attività degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, nel rispetto delle misure di prevenzione di cui all’allegato 1 definite dalla competente struttura regionale;
Ritenuto altresì di consentire le attività dei centri termali e dei centri benessere, nel rispetto delle misure di prevenzione di cui allo stesso allegato 1, coerenti con le Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni;
Vista la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 26 aprile 2020»;
Rilevato che, in base al monitoraggio reso noto da parte dell’Istituto Superiore di Sanità in data 5 giugno 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio;
Ritenuto che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee guida con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del d.p.c.m. 17 maggio 2020;
ORDINA
Art. 1 (Attività economiche di cui è consentita la ripresa)
- Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1: (misure di contenimento e gestione) (misure di cautela)
- impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo; (sport) (turismo)
- strutture termali e centri benessere.
- Le attività di cui al comma 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1.3 dell’ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020.
Art. 2 (Disposizioni finali)
- Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 6 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
- Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dall’Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
- La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari regionali ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
Il presidente Attilio Fontana
[c’è allegato in BURL 5 giugno 2020, suppl. 1]