Lombardia - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Lombardia 2 marzo 2020, n. XI/2903 - Prime determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19

  • Si tratta della prima delibera dell’esecutivo regionale che attribuisce in via straordinaria nuove risorse (in particolare, personale sanitario) al sistema sanitario regionale, al fine di contrastare il Covid-19.

Parole di interesse: assunzioni; personale; sanità.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

 − il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;

− il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e considerata, in particolare, l’esigenza di qualificazione delle Stazioni Appaltanti;

− il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera», con cui è stato avviato a livello nazionale il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera a garanzia dell’appropriatezza ed uniformità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo gli standard fissati a livello ministeriale;

decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti altresì:

− la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

− la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 «Legge di stabilità 2020 – 2022»;

− la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020– 2022»;

Richiamati:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020

- Disposizioni attuative del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020

- Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 − ordinanze del Ministro della Salute rispettivamente del 25 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 21 febbraio 2020;

− decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 «Primi interventi urgenti in protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

− decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 23 febbraio 2020 n. 574 «Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

− ordinanze rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia concernente indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

− ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 24 febbraio 2020: «Ulteriori misure applicative dell’ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office»;

− ordinanza del Presidente Regione Lombardia del 25 febbraio 2020 «Fabbisogno personale AREU»;

Richiamate altresì:

− la d.g.r. 20 dicembre 2017 n. X/7600 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018» – (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza)» ed in particolare le specifiche indicazioni in materia di investimenti di cui al paragrafo 4.5.1 dell’allegato alla d.g.r. stessa, laddove richiede che gli atti di programmazione approvati dalle aziende sanitarie siano coerenti con i programmi di adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento»;

− la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura ed, in particolare, l’obiettivo di consolidare gli investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei progetti strategici e all’ammodernamento delle strutture;

− la d.g.r. 18 novembre 2019 n. XI/2468 «Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. XI/1725/2019 e stanziamento dei contributi» ed in particolare le specifiche indicazioni di cui al p.to 8 del dispositivo relativamente alle priorità individuate a valere sull’esercizio successivo (2020);

− la d.g.r. 16 dicembre 2019 n. XI/2672 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l’esercizio 2020» – (di concerto con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini)»;

− il d.d.g. Welfare 30 dicembre 2019, n. 19173 di «Approvazione delle linee guida per l’attuazione degli investimenti in sanità»;

Considerato che l’attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 impone la necessità di adottare urgenti determinazioni in relazione alle esigenze che di volta in volta si manifestano e che riguardano prioritariamente l’acquisizione di personale, strumentazione e apparecchiature tecnologiche, dispositivi di protezione individuale nonché interventi edilizi;

Preso atto del carico di lavoro straordinario derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte di dirigenti medici e operatori sanitari del comparto delle ASST e Fondazioni IRCCS di diritto Pubblico della Regione Lombardia;

Verificata altresì la necessità di far fronte alla sostituzione del personale sanitario assente dal servizio in ragione delle misure precauzionali imposte dalla stessa emergenza epidemiologica;

Ritenuto necessario ed urgente assicurare il rafforzamento degli organici impegnati nel contrasto dell’emergenza epidemiologica nonché sostituire il personale sanitario momentaneamente indisponibile;

Rilevata, pertanto, la necessità di autorizzare le ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico al reclutamento straordinario di personale medico e sanitario della dirigenza e del comparto per le esigenze di cui sopra, con le seguenti modalità: assunzioni a tempo determinato, incarichi libero professionali, ricorso ad agenzie interinali nonché altre forme contrattuali previste dalla vigente legislazione per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo;

Considerato che la fase emergenziale necessita di tutte le azioni indispensabili a far fronte alle esigenze di contenimento del diffondersi dei contagi e, pertanto, vanno valutati tutti i possibili interventi da porre in essere;

Ritenuto pertanto:

− di dare mandato al Direttore Generale Welfare di verificare, per il tramite degli enti del SSR, la possibilità di reclutare in via straordinaria, limitatamente al periodo emergenziale e nella misura strettamente necessaria a farvi fronte, personale in quiescenza già appartenente ai ruoli del SSR nelle aree medica, sanitaria e infermieristica;

 − di autorizzare anche le assunzioni a tempo indeterminato qualora le stesse, pur attivate per far fronte all’attuale emergenza, siano comunque coerenti con la programmazione aziendale;

− di autorizzare le ASST e le Fondazioni IRCCS ad attivare contratti libero professionali, preferibilmente con candidati già iscritti a procedure selettive e per i quali le strutture dovranno comunque verificare il possesso dei requisiti, per le figure di dirigente medico con priorità per le specializzazioni individuate dall’Unità di Crisi e per le figure di infermiere e delle altre professioni sanitarie nonché operatore socio sanitario, individuando come parametro retributivo di riferimento quanto già previsto per le singole figure professionali per l’attività in area a pagamento;

Dato atto che le assunzioni straordinarie di cui al presente provvedimento:

− saranno autorizzate con provvedimento del Direttore Generale Welfare sulla base delle richieste formulate dalle ASST e dalle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico previa valutazione dell’unità di crisi;

− sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai livelli di finanziamento già autorizzati con decreto DG Presidenza n. 962 del 29 gennaio 2020;

Ritenuto, altresì, che i costi derivanti dalle assunzioni straordinarie che saranno autorizzate ai sensi del presente provvedimento, il cui limite massimo di spesa è individuato in via presuntiva in massimo 10 milioni di euro, saranno oggetto di specifica rendicontazione per ciascuna ASST e Fondazione IRCCS di diritto pubblico;

Considerato che i provvedimenti programmatori di utilizzo degli investimenti negli ultimi anni hanno individuato, tra gli ambiti prioritari di intervento, i piani di investimento aziendali finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature (csd. «indistinti») e che tale ambito è stato confermato per gli indirizzi del 2020 nella citata d.g.r. XI/2468/2019;

Richiamata l’esigenza, in relazione alla attuale gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di assicurare supporto per eventuali investimenti relativamente alla acquisizione di apparecchiature o realizzazione di lavori strettamente correlati alle fasi temporali individuate dai citati dispositivi;

Ritenuto inoltre di confermare i criteri come di seguito indicati, cui le ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico dovranno attenersi per individuare gli interventi finanziabili con i contributi di cui al presente provvedimento:

  • coerenza con le esigenze prioritarie individuate nella programmazione prevista dal d.lgs. 50/2016;
  • assenza di incremento di costi relativi alla spesa corrente, con particolare riferimento ai costi di personale e per l’acquisizione di beni e servizi se non direttamente connessi con l’emergenza epidemiologica da Codiv-19 e solo per il periodo strettamente necessario;
  • miglioramento dei tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni;
  • fattibilità degli interventi nel breve periodo, anche tenendo conto delle interferenze con gli interventi in corso di realizzazione e programmati;
  • coerenza con le priorità individuate nei documenti aziendali riguardanti la sicurezza (piano di sicurezza antincendio, adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, documento di valutazione dei rischi, ecc.);
  • valorizzazione del patrimonio aziendale;
  • consolidamento degli investimenti pregressi sul patrimonio;
  • coerenza con la programmazione in ordine al rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici;
  • coerenza con gli interventi individuati dalla azienda sanitaria negli adeguamenti previsti in ordine alla documentazione presentata nei termini indicati dal d.m. 19 marzo 2015;
  • coerenza con gli interventi previsti a seguito della verifica di vulnerabilità sismica per gli edifici ricadenti in zone a media ed alta sismicità;

Precisato che:

− gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti, e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;

− gli interventi strutturali e per apparecchiature potranno comportare incremento nelle necessità di personale limitatamente al periodo emergenziale e nella misura massima strettamente necessaria;

Considerato che gli interventi funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora vi sia attestazione del nesso di causalità come richiamato all’art.1 della Ordinanza 630/2020 del Capo della Protezione Civile, potranno usufruire delle specifiche deroghe previste all’art.3 della citata Ordinanza con le modalità ivi indicate;

Considerato:

− le attuali disponibilità di risorse in conto capitale a valere sul bilancio di esercizio 2020;

− che è opportuno, anche al fine di fronteggiare acquisti urgenti per la sostituzione di apparecchiature e lavori di sistemazione di aree critiche funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anticipare l’assegnazione della quota csd. «indistinti» rinviando a successivo provvedimento la definizione degli ulteriori ambiti di investimenti per le residue disponibilità finanziarie;

− che è coerente con la previsione della citata d.g.r. XI/2468/2019 lo stanziamento, per il finanziamento dei piani aziendali di investimento, di un importo complessivo di 40 milioni da ripartire tra le ASST e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico; Considerato che il criterio prioritario per la ripartizione delle risorse per gli investimenti debba essere rappresentato dalle necessità espresse dalle strutture maggiormente impegnate a far fronte all’emergenza;

Ritenuto pertanto di individuare i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi alle ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

− ASST con Presidi Ospedalieri insistenti nelle aree di maggior contagio 2,5 milioni di euro;

− ASST con Presidi Ospedalieri in zone contigue alle aree di maggior contagio 2 milioni di euro;

− Tutte le altre ASST e Fondazioni IRCCS 1 milione di euro;

Ritenuto conseguentemente di approvare:

− l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riportante gli importi per ciascuna ASST e Fondazioni IRCCS da utilizzare per investimenti prioritariamente legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in subordine per acquisizioni e lavori legati al mantenimento delle strutture;

− l’allegato B in riportante le indicazioni operative per l’utilizzo dei fondi in conto capitale, parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che le azioni per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non si concludono con gli interventi sulle strutture sanitarie, ma si estendono anche alle strutture di accoglienza delle persone da ospitare per l’emergenza coronavirus e che determinano le seguenti fattispecie di attività:

− gestione dello stoccaggio dei rifiuti speciali ospedalieri in area dedicata e successivo trasferimento e smaltimento, a cura di apposita società certificata;

− preparazione, confezionamento in mono porzioni sigillate presso la struttura da parte di un servizio catering esterno;

− raccolta e stoccaggio indumenti personali degli ospiti e effetti letterecci per lavanderia industriale ospedaliera e reintegro degli stessi a cura di apposita società certificata;

− eventuali reti WI-FI da potenziare;

− organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’emergenza;

− acquisto di farmaci, dispositivi medici, DPI (con poi le successive modifiche dell’ordinanza 639), biocidi»;

Considerato che le azioni da garantire nelle strutture di accoglienza delle persone da ospitare per l’emergenza coronavirus sono strettamente connesse con lo stato emergenziale e, pertanto, le risorse ad esse finalizzate dovranno essere puntualmente rendicontate al fine di computarle ai costi totali derivanti dallo stato emergenziale così come dovranno essere rendicontati i costi del personale impegnato nelle attività connesse con l’emergenza;

Dato atto che a far data dal 21 febbraio 2020, giorno di adozione della prima Ordinanza relativa all’emergenza da Covid-19, al fine di dotare le strutture e gli operatori sanitari dei dispositivi necessari a svolgere tutte le attività indispensabili ed urgenti la società regionale ARIA s.p.a. ha emesso ordinativi per un importo superiore ai 40 milioni di euro, di cui 13 milioni di euro già autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto conseguentemente di prendere atto di quanto già posto in essere da ARIA s.p.a. dando mandato alla società stessa per l’acquisizione, mediante le procedure stabilite dalla normativa vigente come derogate dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché del soggetto attuatore, di tutto quanto necessario a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 procedendo alla puntuale rendicontazione dei costi sostenuti al fine di imputarle alla gestione dell’emergenza dandone comunicazione al Commissario per l’emergenza per il relativo riconoscimento;

Ritenuto di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli eventuali adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Dato atto che tutti gli interventi di cui al presente provvedimento concorrono all’insieme delle misure poste in essere per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che pertanto saranno oggetto di specifica rendicontazione da trasmettere al Commissario straordinario per l’emergenza anche al fine del riconoscimento economico;

Dato atto, altresì, che il finanziamento del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente è finalizzato all’ordinaria erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

Ritenuto pertanto di formulare apposita richiesta alle strutture dei competenti Ministeri affinché l’insieme dei costi derivanti dalle misure poste in essere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrano al raggiungimento dei livelli di spesa previsti dalla vigente normativa in tema di personale, di contratti con strutture erogatrici private, di dispositivi e di beni e servizi;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA (sanità) (personale) (assunzioni)

  1. di autorizzare le ASST e Fondazioni IRCCS di diritto Pubblico:
  2. al reclutamento straordinario di personale sanitario della dirigenza e del comparto per le esigenze di cui sopra, con le seguenti modalità: assunzioni a tempo determinato, incarichi libero professionali, ricorso ad agenzie interinali nonché altre forme contrattuali previste dalla vigente legislazione per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo;
  3. di autorizzare le ASST e le Fondazioni IRCCS a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato qualora le stesse, pur attivate per far fronte all’attuale emergenza, siano comunque coerenti con la programmazione aziendale;
  4. di autorizzare le ASST e le Fondazioni IRCCS ad attivare contratti libero professionali, preferibilmente con candidati già iscritti a procedure selettive e per i quali le strutture dovranno comunque verificare il possesso dei requisiti, per le figure di dirigente medico con  priorità per le specializzazioni individuate dall’Unità di Crisi e le figure di infermiere e delle altre professioni sanitarie nonché di operatore socio sanitario, individuando come parametro retributivo di riferimento quanto già previsto per le singole figure professionali per l’attività in area a pagamento;
  5. di dare mandato al Direttore Generale Welfare di verificare, per il tramite degli enti del SSR, la possibilità di reclutare in via straordinaria, limitatamente al periodo emergenziale e nella misura strettamente necessaria a farvi fronte, personale in quiescenza già appartenente ai ruoli del SSR nelle aree medica, sanitaria e infermieristica;
  6. di stabilire che le assunzioni straordinarie di cui al presente provvedimento:
  7. saranno autorizzate con provvedimento del Direttore Generale Welfare sulla base delle richieste formulate dalle ASST e dalle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico previa valutazione dell’unità di crisi;
  8. sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai livelli di finanziamento già autorizzati con decreto DG Presidenza n. 962 del 29 gennaio 2020;
  9. di stabilire che i costi derivanti dalle assunzioni straordinarie che saranno autorizzate dal Direttore Generale Welfare ai sensi del presente provvedimento, il cui limite massimo di spesa è individuato in via presuntiva in massimo 10 milioni di euro, saranno oggetto di specifica rendicontazione per ciascuna ASST e Fondazione IRCCS di diritto pubblico;
  10. di anticipare, anche al fine di fronteggiare acquisti urgenti per la sostituzione di apparecchiature e lavori di sistemazione di aree critiche funzionali alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’assegnazione di investimenti agli enti erogatori pubblici in coerenza agli ambiti già definiti con d.g.r. XI/2468/2019;
  11. di specificare che l’ambito dei fondi di cui al presente provvedimento è quello definito nel modo seguente nella DGR XI/2468/2019: piani di investimento aziendali per il prossimo biennio finalizzati al mantenimento di strutture, impianti e apparecchiature;
  12. di destinare complessivamente l’importo di 40.000.000,00 rinviando a successivo provvedimento la programmazione delle residue risorse per investimenti;
  13. di individuare i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi alle ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
  14. ASST con Presidi Ospedalieri insistenti nelle aree di maggior contagio 2,5 milioni di euro;
  15. ASST con Presidi Ospedalieri in zone contigue alle aree di maggior contagio 2 milioni di euro;
  16. Tutte le altre ASST e Fondazioni IRCCS 1 milione di euro;
  17. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riportante gli importi per ciascuna ASST e Fondazioni IRCCS da utilizzare per investimenti prioritariamente legati all’emergenza epidemiologica da COvid-19 e in subordine per acquisizioni e lavori legati al mantenimento delle strutture, rinviando a successivo provvedimento della DG Welfare il relativo provvedimento di assegnazione, impegno di spesa e liquidazione.
  18. di approvare l’allegato B riportante le indicazioni operative per l’utilizzo dei fondi in conto capitale, parte integrante del presente provvedimento;
  19. di dare atto che, al fine di consentire le acquisizioni urgenti, per far fronte agli oneri finanziari derivanti del presente provvedimento si utilizzano le disponibilità finanziarie, pari a euro 40.000.000,00, disponibili sul capitolo 13.05.203.14176» Investimenti in ambito sanitario» per l’esercizio 2020 del bilancio regionale 2020/2022, riservandosi la puntuale rendicontazione dei costi sostenuti anche per fronteggiare la fase emergenziale;
  20. di precisare che le aziende assegnatarie potranno iscrivere i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell’adozione dei citati decreti di impegno di spesa;
  21. di dare mandato alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, in raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per predisporre le azioni di competenza atte all’adozione di tutto quanto necessario a dare piena attuazione alle strutture di accoglienza delle persone da ospitare per l’emergenza coronavirus ed in particolare delle azioni previste nelle premesse del presente provvedimento;
  22. di stabilire che le azioni di cui al precedente punto 13. del presente provvedimento sono strettamente connesse con lo stato emergenziale e, pertanto, le risorse ad esse finalizzate dovranno essere puntualmente rendicontate al fine di computarle ai costi totali derivanti dallo stato emergenziale così come dovranno essere rendicontati i costi del personale impegnato nelle attività connesse con l’emergenza;
  23. di prendere atto di quanto già posto in essere dalla società ARIA s.p.a. avvalendosi, per l’intera durata dell’emergenza, della stessa società: − per l’acquisizione, mediante le procedure stabilite dalla normativa vigente come derogate dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché del Soggetto Attuatore, di tutto quanto necessario a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19; − per la puntuale rendicontazione dei costi sostenuti al fine di procedere a darne comunicazione al Commissario per l’emergenza al fine del riconoscimento economico;
  24. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare affinché venga predisposta specifica rendicontazione da trasmettere al Soggetto Attuatore per l’emergenza al fine della richiesta del riconoscimento economico al Commissario delegato di tutti i costi connessi con l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  25. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare per la formulazione di apposita richiesta alle strutture dei competenti Ministeri affinché l’insieme dei costi derivanti dalle misure poste in essere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrano al raggiungimento dei livelli di spesa previsti dalla vigente normativa in tema di personale, di contratti con strutture erogatrici private, di dispositivi e di beni e servizi;
  26. di dare mandato al dirigente della Direzione Generale Welfare ad assumere gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento nonché la pubblicazione dello stesso e degli atti conseguenti sul sito istituzionale «Trasparenza Amministrativa» ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul B.U.R.L.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A - Assegnazione contributi "indistinti"

709 ASST DI LODI 2.500.000 €

 724 ASST DI CREMONA 2.500.000 €

726 ASST DI CREMA 2.000.000 €

727 ASST DI PAVIA 2.000.000 €

924 IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO 2.000.000 €

720 ASST DI BERGAMO EST 2.000.000 €

718 ASST PAPA GIOVANNI XXIII 2.000.000 €

719 ASST DI BERGAMO OVEST 2.000.000 €

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 1.000.000 €

722 ASST DELLA FRANCIACORTA 1.000.000 €

723 ASST DEL GARDA 1.000.000 €

701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 1.000.000 €

702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 1.000.000 €

703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 1.000.000 €

708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 1.000.000 €

925 IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO 1.000.000 €

716 ASST DI MONZA 1.000.000 €

725 ASST DI MANTOVA 1.000.000 €

704 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO 1.000.000 €

705 ASST OVEST MILANESE 1.000.000 €

706 ASST RHODENSE 1.000.000 €

707 ASST NORD MILANO 1.000.000 €

710 ASST DEI SETTE LAGHI 1.000.000 €

711 ASST DELLA VALLE OLONA 1.000.000 €

712 ASST LARIANA 1.000.000 €

713 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO 1.000.000 €

714 ASST DELLA VALCAMONICA 1.000.000 €

715 ASST DI LECCO 1.000.000 €

717 ASST DI VIMERCATE 1.000.000 €

922 IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 1.000.000 €

923 IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA 1.000.000 €

totale 40.000.000 €

ALLEGATO B 

INDICAZIONI OPERATIVE “Modalità di utilizzo delle risorse di cui all’Allegato A - indistinti”

Premessa

Anche per l’anno 2020 la Giunta regionale ha previsto lo stanziamento di risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico aziendale, nonché alla prosecuzione e completamento degli interventi in corso.

La quota totale disponibile è stata ripartita per ciascun Ente secondo i criteri riportati nell’atto deliberativo.

Al fine di perseguire il costante contenimento dei costi gestionali (manutenzioni, canoni, risorse umane ecc.) le risorse ripartite il presente provvedimento dovranno essere utilizzate tenendo conto dei seguenti principali criteri:

- Gli interventi dovranno essere completi, funzionali e funzionanti, e non potranno essere riferiti a manutenzioni ordinarie;

- Gli interventi dovranno consentire, laddove possibile, di permettere una minor incidenza in futuro sui costi legati alle manutenzioni;

- Gli interventi dovranno consentire, laddove necessario, di incrementare i livelli di sicurezza per pazienti e operatori;

- Gli interventi non dovranno comportare incremento nelle necessità di personale.

Per l’anno 2020 i contributi di cui al presente provvedimento potranno essere utilizzati anche per acquisizioni di apparecchiature e lavori urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Tipologia degli interventi

Gli Enti dovranno prioritariamente attuare, in coerenza con le esigenze individuate nei documenti aziendali riguardanti la sicurezza quale presupposto del mantenimento delle attività (piano di sicurezza antincendio, adeguamento ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, documento di valutazione dei rischi, valutazione del rischio sismico, ecc.):

- Gli interventi di investimento per i quali sia accertato il nesso di causalità con l’emergenza COVID-19;

- gli interventi finalizzati alla messa a norma e sicurezza delle strutture e degli impianti. Tra questi, ferma restando la valutazione aziendale in ordine alle priorità di intervento, particolare attenzione dovrà essere posta completamento di quei progetti per i quali siano state già avviate le procedure realizzative e/o al co-finanziamento dei progetti per i quali vi siano già specifici finanziamenti regionali assegnati; - gli interventi di adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento strutturali e tecnologici generali e specifici con riferimento ai programmi di adeguamento già adottati.

Resta valida la possibilità di utilizzare i finanziamenti della presente DGR, per le seguenti fattispecie di interventi:

  • acquisizione di apparecchiature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ferma restando la necessità di acquisire preventivamente il parere favorevole della Commissione delle Apparecchiature Sanitarie ad Alta Tecnologia (ASAT) per quelle rientranti nelle categorie oggetto di flusso ministeriale di cui alla DGR n. 1185/2013;
  • realizzazione di interventi su immobili volti a garantire un beneficio economico (riduzione fitti passivi) per il sistema conseguibile anche in più esercizi, accertato dall’azienda interessata;
  • implementazione dei sistemi informativi;
  • realizzazione di interventi ritenuti dall’Azienda Sanitaria urgenti ed improcrastinabili. Per l’attuazione di questi ultimi resta nella piena responsabilità dell’Azienda Sanitaria il rispetto della normativa vigente;
  • acquisizione di automezzi necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali;
  • acquisizione di arredi.

Si conferma, in continuità con i precedenti provvedimenti, l’impossibilità di finanziare, anche attraverso le risorse del presente allegato, interventi finalizzati all’incremento dell’offerta sanitaria, all’assetto accreditato o alla riorganizzazione funzionale della rete ospedaliera. Resta confermata l’impossibilità, con le risorse di cui al presente provvedimento, di acquisire, di norma, apparecchiature e attrezzature il cui impiego possa generare costi aggiuntivi per il sistema sanitario (solo a titolo di esempio costi di manutenzione, percorsi formativi mirati, materiali di consumo onerosi ecc.). In generale dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della DG Welfare gli interventi eventualmente in deroga a tali principi mediante apposita istanza debitamente motivata. 

Qualora in sede di rendicontazione annuale, con le modalità che saranno comunicate, dovesse emergere la mancata applicazione delle indicazioni di cui sopra, saranno valutate eventuali azioni in relazione alla entità del mancato adempimento, ferma restando la completa responsabilità della direzione aziendale. 

Rimane possibile l’acquisizione di apparecchiature e l’esecuzione di lavori utili a fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

Procedura per il rilascio del decreto di approvazione del progetto.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 10 agosto 2018, n. 12 non è più prevista l’espressione del parere ai sensi della Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 5 da parte degli Uffici Territoriali Regionali.

A seguito della modifica della citata LR n. 5/2007 operata con LR n. 12/2018, la Giunta Regionale ha disposto con D.G.R. n. XI/566 del 24/09/2018 che i pareri all’Unità Tecnica di cui all’art. 1, c. 9 lett. a) e b), l.r. n. 5/2007 possano essere richiesti dalle Direzioni regionali per progetti, o varianti progettuali, relativi a nuove opere, se di importo lavori superiore a 300.000 €, e a opere o edifici esistenti, se di importo lavori maggiore a 3.000.000 €, escludendo dal suddetto parere gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 27, c. 1, della LR 12/2005, come meglio specificato in allegato F della citata D.G.R. n. XI/566/2018.

Tenuto conto delle modifiche normative sopra rappresentate, per gli interventi finanziati interamente dai contributi di cui al presente provvedimento, si forniscono le seguenti indicazioni.

Dovranno essere sottoposti all’approvazione da parte della D.G. Welfare i progetti relativi a nuove opere, se di importo lavori (Iva esclusa) superiore a 300.000 €, e a opere o edifici esistenti, se di importo lavori (Iva esclusa) maggiore a 3.000.000 €, in analogia a quanto previsto ai sensi della l.r. n. 12/2018.

Al fine di ottenere il decreto di approvazione del progetto, l’Azienda Sanitaria interessata dovrà trasmettere il progetto da porre a base di gara secondo le modalità individuate dalle linee guida della DG Welfare di cui al DDGW 19173/2019 ed in coerenza con il vigente Codice dei Contratti. 

Per i progetti non rientranti nel paragrafo precedente non sono necessari ulteriori provvedimenti di approvazione della D.G. Welfare. Conseguentemente, per questi ultimi, le Aziende interessate possono procedere all’attivazione degli interventi, nel rispetto delle procedure e della normativa vigente, ad avvenuta notifica del provvedimento di assegnazione e impegno di spesa di cui alla presente deliberazione. 

Sono, inoltre, sottoposti ad approvazione da parte della D.G. Welfare i progetti di acquisizione di attrezzature di qualunque importo in ampliamento di offerta previa presentazione di istanza come indicato nelle citate linee guida DDGW 19173/2019; tale preventiva approvazione non è prevista per le apparecchiature che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione ASAT.

Fermo restando il parere della competente Commissione ASAT con le modalità previste dalle citate linee guida, capitolo 7, per l’acquisizione o upgrade delle apparecchiature soggette a flusso ministeriale di cui alla DGR n. 1185/2013, la sostituzione di apparecchiature non è soggetta alla preventiva approvazione da parte della DG Welfare.

Non è soggetta a preventiva approvazione l’acquisizione di arredi o automezzi per fini istituzionali.  

Erogazione del contributo

Le erogazioni dei finanziamenti avverranno contestualmente all’adozione del decreto della D.G. Welfare di assegnazione ed impegno di spesa.

Economie e Decadenza

Al termine dell’esercizio 2021 la D.G. Welfare avrà facoltà di verificare le eventuali economie residue di cui ai presenti finanziamenti, valutando la conferma dei residui ovvero la restituzione all’amministrazione regionale. 

Monitoraggio

Il monitoraggio dell’attuazione degli interventi e dell’utilizzo dei contributi di cui al presente provvedimento resta negli obblighi del beneficiario e dovrà essere prodotto in caso di verifiche da parte degli organi e amministrazioni competenti; l’utilizzo dovrà inoltre essere riportato nei piani investimenti di cui al D.Lgs.118/2011.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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