- Ambito: sostegni economici alle imprese per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.
Parole di interesse: imprese; salute e sicurezza sul lavoro; sostegni economici
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
− la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:
- l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
− la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e ss .mm. ii. ed in particolare gli artt. 136 e 137 nei quali sono indicati gli interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d. c. r. 10 luglio 2018, n. XI/64;
Richiamate:
− la d. g. r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza»;
− la d. g. r. n. XI/2688 del 23 dicembre 2019 che ha approvato il programma d’azione 2020 dell’accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
− la d. g. r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d. g. r. n. 6790/2017»;
Dato atto che l’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d. g. r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all’art. 9 prevede che:
− Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell’Accordo, ai sensi dell’art. 27-ter della l. r. 34/1978;
− Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all’avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;
Richiamati altresì:
− il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
− i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» del 1° marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1aprile 2020 che proroga al 13 aprile 2020 le suddette misure;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 che prosegue con le misure restrittive fino al 3 maggio 2020;
− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 che prevede tra l’altro le Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
Preso atto del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e associazioni datoriali e integrato in data 24 aprile 2020 in vista della c. d. Fase2 di progressiva riapertura delle attività economiche dopo la fase di loockdown, che è parte integrante (allegato 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
Dato atto che il «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» come aggiornato il 24 aprile u .s . prevede ulteriori disposizioni che si possono riassumere di seguito:
− sospensione dell’attività se non si attuano le disposizioni del protocollo e non si assicurano adeguati livelli di protezione alle persone;
− oneri informativi da parte dell’azienda sulle misure adottate cui il personale deve attenersi e in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio;
− sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19;
− utilizzo di una mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni e adozione degli idonei DPI sulla base dei rischi delle diverse attività;
− rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali;
− ruolo del medico competente che applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie potrà anche suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
Considerato che:
− l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno avuto effetti negativi sul sistema economico comportando oggettive difficoltà per le imprese lombarde interessate dal lockdown, con effetti ancora più forti per il tessuto delle micro e piccole imprese;
− nella fase di riapertura le imprese lombarde dovranno affrontare gli investimenti necessari per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza e prevenire la diffusione di nuovi focolai del Covid 19;
− è interesse di Regione Lombardia, in collaborazione con il Sistema Camerale lombardo, attivare nell’ambito del suddetto Accordo di collaborazione una misura finalizzata a supportare gli investimenti delle micro e piccole imprese necessari per garantire la riapertura in sicurezza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel già citato protocollo tra organizzazioni sindacali e datoriali;
Preso atto dell’approvazione in data 30 aprile 2020 dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;
Ppreso atto della comunicazione prot . n . O1 .2020 .0007118 del 29 aprile 2020 con la quale Unioncamere Lombardia comunica che gli stanziamenti confermati delle Camere di Commercio della Lombardia per l’iniziativa sono pari a complessivi euro 3 .480 .000,00 ripartiti come segue:
[tabelle in BURL 8Maggio2020]
Stabilito:
− di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «Safe Working - Io riapro sicuro» di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
− di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
− di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 18 .680 .000,00 di cui euro 3 .480 .000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa ed euro 15 .200 .000,00 a carico di Regione Lombardia sull’esercizio finanziario 2020 come di seguito specificato:
- € 4 .237 .000,00 sul capitolo 14 .01 .203. 14300 del bilancio 2020; • € 5 .763 .000,00 sul capitolo 14 .01. 203 .10403 del bilancio 2020;
- € 5 .000 .000,00 sul capitolo 14 .02. 203 .7682 del bilancio 2020 (riservate alle imprese del commercio);
- € 200 .000,00 a valere sul capitolo di spesa 15 .01 .104 .8426 del bilancio 2020 (riservate alle spese di formazione);
− di prevedere la presentazione di ulteriori domande, da considerarsi in overbooking fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della dotazione finanziaria, che potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria;
− di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in due tranche ossia il 70% all’apertura dello sportello per la presentazione delle domande da parte delle imprese e il restante 30% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa che saranno comunicate dal soggetto gestore;
− di prevedere, ai sensi dell’art. 10 delle linee guida di cui alla citata d. g. r. XI / 1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2020, una seconda relazione intermedia entro 30 settembre 2020 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato conclusivo delle attività ovvero entro 30 giorni dalla conclusione delle erogazioni dei contributi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G .U . dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt . 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
Ritenuto che:
− la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;
− gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento «de minimis»;
− gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro Temporaneo sono cumulabili nei limiti previsti dalla decisione di autorizzazione;
− in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 le imprese non devono essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 (possono essere entrate in difficoltà successivamente a causa dell’epidemia di COVID-19);
Dato atto che, in caso di successivo inquadramento nel Regime di Aiuti quadro temporaneo di cui alla Comunicazione (2020) 1863 e s. m. i., le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d. p. r. 445/2000 che attesti di non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;
Dato atto altresì che fino al 1 luglio 2020, le imprese beneficiarie il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d. p. r. 445/2000 che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;
Stabilito che l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale, verrà demandata a provvedimento del Dirigente della Struttura Filiere Distributive, terziario e tutela dei consumatori che disciplinerà in particolare gli aspetti tecnici relativi alla verifica tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale e ad eventuali regole di cumulo;
Visto il d. m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio provinciali, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d. m. 31 maggio 2017, n. 115 e s. m. i. artt. 8 e s. s.;
Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio, è tenuta a:
− agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
− effettuare l’attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;
− effettuare l’attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti secondo le specifiche tecniche demandate a successivo provvedimento dirigenziale;
− realizzare la misura secondo i criteri di cui all’Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
− assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
Ritenuto necessario approvare i criteri della misura «Safe Working – Io riapro sicuro» per la concessione di contributi per interventi connessi alla sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde nella fase di riattivazione delle attività dopo la fase di lockdown;
Visto l’Allegato A «CRITERI PER LA MISURA «SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO» - CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamata la d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 «Criteri generali per l’introduzione del rating di legalità, in attuazione dell’articolo 9, c .4 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che prevede che in occasione della concessione di agevolazioni alle imprese sia stabilita una premialità nei confronti delle imprese in possesso del «rating di legalità, all’interno dei criteri di selezione e valutazione, da scegliere tra preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo e riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate;
Stabilito di prevedere in attuazione della richiamata d.g.r. 4 febbraio 2019, n. XI/1213 l’attribuzione di una premialità in termini di punteggio aggiuntivo ai fini della concessione dei contributi;
Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente della Struttura Filiere Distributive, terziario e tutela dei consumatori si procederà all’adozione degli atti contabili;
Dato atto che:
− con un successivo provvedimento di Giunta, previo aumento della dotazione finanziaria, la misura di cui all’Allegato A, sarà attivabile anche per imprese di altri settori a partire da quelle dello sport, della cultura e dello spettacolo;
− sulla base delle disponibilità finanziare del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni sia per finanziare le domande presentate in overbooking, sia per incrementare le risorse dedicate alle spese di formazione, sia per aprire nuovi sportelli della misura anche in coerenza alle fasi di riapertura delle diverse attività come disposte dai provvedimenti nazionale e regionali;
Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n . 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n . 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare l’Allegato A «CRITERI PER LA MISURA «SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO» - CONTRIBUTI PER INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SANITARIA A FAVORE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE LOMBARDE», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; (salute e sicurezza sul lavoro) (sostegni economici) (imprese)
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 18 .680 .000,00, di cui:
- euro 3 .480 .000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio aderenti all’iniziativa di seguito specificato:
[tabelle in BURL 8Maggio2020]
- € 15 .200 .000,00 a carico di Regione Lombardia sull’esercizio finanziario 2020 come di seguito specificato:
− € 4 .237 .000,00 sul capitolo 14 .01 .203. 14300 del bilancio 2020;
− € 5 .763 .000,00 sul capitolo 14 .01. 203 .10403 del bilancio 2020;
− € 5 .000 .000,00 sul capitolo 14 .02. 203 .7682 del bilancio 2020 (riservate alle imprese del commercio);
− € 200 .000,00 a valere sul capitolo di spesa 15 .01 .104 .8426 del bilancio 2020 (riservate alle spese di formazione);
- di prevedere la presentazione di ulteriori domande, da considerarsi in overbooking fino al raggiungimento di un importo aggiuntivo pari massimo al 20% della dotazione finanziaria, che potranno accedere alla fase di istruttoria, qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria;
- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura di cui all’allegato A, a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 nonché l’alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di trasferire le risorse regionali relative alla dotazione finanziaria a Unioncamere Lombardia in due tranche ossia il 70% alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande da parte delle imprese e il restante 30% ad approvazione del provvedimento di concessione ed erogazione dei contributi alle imprese sulla base delle aggiuntive necessità di cassa;
- di prevedere, ai sensi dell’art. 10 delle linee guida di cui alla citata d. g. r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 giugno 2020, una seconda relazione intermedia entro 30 settembre 2020 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2020, sullo stato conclusivo delle attività;
- di prevedere che la concessione dei contributi avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regione, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto, ferma restando la garanzia di conformità con le condizioni applicabili all’interno delle possibili categorie di contributi ivi presenti;
- di demandare al Dirigente della Struttura Filiere Distributive, terziario e tutela dei consumatori l’aggiornamento dell’applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto della regola del cumulo, nonché gli atti contabili;
- di dare atto che:
− con un successivo provvedimento di Giunta, previo aumento della dotazione finanziaria, la misura di cui all’Allegato A, sarà attivabile anche per imprese di altri settori a partire da quelle dello sport, della cultura e dello spettacolo;
− sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni sia per finanziarie le domande presentate in overbooking, sia per aprire nuovi sportelli della misura anche in coerenza alle fasi di riapertura delle diverse attività come disposte dai provvedimenti nazionale e regionali;
- di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini