Atti della Regione Marche

O.P.G.R. Marche 13 marzo 2020, n. 8

Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 5 del 13/03/2020

  • Ordinanza che detta le “linee guida” per la riprogrammazione dei servizi di TPL automobilistici

Parole d’interesse: congedi; istruzione; lavoro agile; misure di cautela; misure di contenimento e gestione; trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto legge n°9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di con- tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Vista l’evoluzione della situazione sul territorio regionale con un rapido peggioramento della diffusione dei contagi;

Considerate le strategie messe in atto dal Governo regionale per gestire le strutture sanitarie;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e le ulteriori di restrizione delle attività economiche al fine di contenere la diffusione del contagio, ed in particolare le disposi- zioni dell’art.1, n. 5, che stabilisce che “ Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;

Considerate le interlocuzioni avute dalla Regione con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni delle Aziende del TPL;

Rilevato inoltre che l’utenza allo stato attuale è molto rarefatta o pressoché nulla su molte direttrici di tra- sporto regionale e che gli organici di personale in alcuni ambiti potrebbero incominciare ad essere in sofferenza anche se le aziende hanno fino ad oggi garantito la regolarità del servizio;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020; 2/2020; 3/2020; 4/2020, 5/2020; 6/2020; 7/2020;

Tenuto conto che condizione per limitare la diffusione del COVID -19 è limitare gli spostamenti;

ORDINA (misure di contenimento e gestione) (trasporto)

Art. 1

A partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza si dispone una programmazione dei servizi di TPL automobilistici in forma emergenziale e la sua erogazione sarà variabile a seconda dell’evoluzione dell’emergenza. Questa nuova programmazione è costituita da una parte di servizi fissi ed una a chiamata, come di seguito illustrato.

Art. 2

In virtù delle diverse caratteristiche del territorio, fermo restando il principio di ridurre al massimo la circolazione delle persone al fine di limitare il contagio, è richiesto ad ogni gestore dei servizi, di adottare e trasmettere all’ente concedente entro 60 ore, un programma di esercizio valevole per lo stato d’emergenza.

Art. 3

In prima analisi i servizi da mantenere devono essere solo quelli minimi essenziali ed utili a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone autorizzate agli spostamenti per le motivazioni di cui ai DPCM richiamati in premessa; a scopo esemplificativo per motivi sanitari, inderogabili e di lavoro. Tra i servizi minimi essenziali si possono ricomprendere quelli per raggiungere le strutture sanitarie, i servizi pubblici ed istituzionali essenziali attivi sul territorio, le strutture di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le attività produttive operanti, nodi di scambio del tra- sporto regionale.

Art. 4

I servizi da erogare nel periodo dell’emergenza andranno pertanto valutati da un'analisi del reale fabbisogno, ovvero soluzioni che tendano a garantire solo i servizi minimi essenziali e a non effettuare quelle corse che hanno le seguenti caratteristiche:

  1. corse bis di rinforzo di qualsiasi natura vista la scarsissima domanda, salvo dimostrate esigenze o per scongiurare il sovraffollamento;
  2. corse cd scolastiche concepite unicamente per il trasporto degli studenti a destinazione presso gli istituti e che non rientrano nella rete principale dei cadenzamenti o che non fanno venir meno gli unici collegamenti disponibili per taluni territori. Eventuali eccezioni dovranno comunque rispettare i principi del precedente art. 3;
  3. anche sulle direttrici potenzialmente utili al trasporto di viaggiatori autorizzati allo spostamento secondo quanto prescritto, vanno ridotte le frequenze proporzionalmente alla riduzione dell’utenza presente nell’ultima settimana secondo la domanda abituale, ritenendo pertanto plausibili riduzioni medie non inferiori al 40%-50% per i servizi urbani e al 60%-70% per quelli extraurbani. Sui mezzi che rimarranno in circolazione saranno richiesti controlli da parte delle forze di PS per la verifica delle certificazioni che consentono lo spostamento.

Art. 5

In aggiunta al pacchetto di servizi fissi ritenuti minimi essenziali secondo i principi ed i limitati fabbisogni di mobilità di cui sopra, i gestori manterranno attivi o reperibili personale e mezzi per avere un buffer di offerta di servizi suppletivi a chiamata e per questo attiverà un servizio telefonico se non già presente, dandone adeguata comunicazione su tutti i media digitali e sui quotidiani locali. Questa configurazione dovrà essere a passo variabile, ovvero se la situazione peggiorerà o le attività economiche verranno limitate ulteriormente verranno ridotti i servizi fissi ed aumenteranno quelli a chiamata, da organizzare in forma flessibile o in forma rigida come mera riserva a caldo, da attivare qualora si rendano necessari dei rafforzi a giudizio del gestore o dell’ente concedente.

Art. 6

Ogni tipo di servizio va organizzato seguendo le indicazioni sanitarie minime indicate dal Governo, a massima tutela tanto dei lavoratori quanto degli utenti. L’organizzazione dei servizi e le modalità di erogazione, al fine di massimizzare la sicurezza, potranno derogare alle attuali disposizioni in tal senso, circa il comportamento degli addetti o la disciplina viaggiatori. A scopo esemplificativo la salita e la discesa degli utenti dalle porte posteriori, la sospensione della vendita a bordo dei titoli di viaggio, il divieto di stazionare in prossimità dell’autista limitando il posto guida tramite catenella o nastro di segnalazione bianco rosso posizionati dietro le prime due file di sedili e vietando il non utilizzo delle prime file di posti, la sospensione dell’attività di controlleria. Per i veicoli più piccoli ad unica porta, dovranno essere allestite protezioni per il posto di guida, in mancanza non potrà essere utilizzato tale mezzo. Sugli autobus dovrà essere rispettata la distanza tra un utente e l’altro di minimo un metro riducendone ad almeno la metà la capienza nominale. (misure di cautela)

Art. 7

Il programma di esercizio valevole per lo stato d’emergenza di cui al precedente punto 2, dovrà tener conto della ridistribuzione sul territorio regionale dei pazienti non affetti da Coronavirus che saranno collocati nelle strutture ospedaliere individuate da specifici atti regionali. Tale fabbisogno, concepito per permettere l’assistenza ai pazienti non affetti da coronavirus da parte dei familiari provenienti dal territorio di origine, dovrà essere garantito con gli attuali servizi qualora presenti o da nuovi servizi dedicati secondo le modalità suggerite dalla quantità dei casi richiesti.

Art. 8

Al fine di un monitoraggio costante dello stato di emergenza è richiesto ai gestori un rendiconto bisettimanale all’Ente concedente, che parta dalla prima chiusura delle scuole fino al termine dell'emergenza. Tale rendiconto deve indicare i servizi svolti e con quale modalità (fissi o flessibili), ovvero i km e le ore di servizio erogati, i titoli di viaggio venduti.

Art. 9

È necessario che i gestori dei servizi adottino sistemi lavoro agile per tutti gli addetti amministrativi, esaurendo le ferie residue pregresse e favorendo l’utilizzo di tutte le altre forme di congedi ordinari e straordinari. (congedi) (lavoro agile)

Art. 10

È richiesto ai gestori dei servizi di provvedere alla massima diffusione del nuovo programma di esercizio attraverso comunicati, sul sito internet e altri canali digitali, nonché presso i principali capolinea.

Art. 11

La validità degli abbonamenti scolastici è sospesa a far data dal primo giorno di chiusura delle scuole. (istruzione)

Art. 12

Dando atto che gli attuali contratti di servizio non contengono strumenti utili a gestire una fattispecie imprevedibile come la presente, una volta messa a tutela la salute pubblica, si dovranno trovare i giusti meccanismi di tutela degli equilibri economici-finanziari degli stessi, anche alla luce delle misure che il Governo produrrà a sostegno del settore considerata l'eccezionalità della situazione.

Art. 13

La presente ordinanza produce effetti dal 14 marzo 2020 sino all’emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

La presente ordinanza è trasmessa a prefetture, Comuni, Aziende TPL Gomma ed RFI.

La Presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione.

Ancona 13 marzo 2020

IL PRESIDENTE Luca Ceriscioli

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