Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 12 del 03/04/2020
- Ordinanza con la quale si sospende l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per persone con problemi di salute mentale.
Parole d’interesse: misure di contenimento e gestione; misure di cautela; trasporto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto-legge n°9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge n°9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto in particolare l’articolo 1, n. 5 “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, del suddetto DPCM 11 marzo 2020, a norma del quale “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Visto il D.L. 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Viste le proprie precedenti ordinanze in tema, con particolare riguardo alla n. 7, 8, 9 e 12 di riorganizzazione emergenziale dei servizi di trasporto pubblico regionale;
Visto il Contratto per i servizi ferroviari regionali stipulato con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2019-2033, reg int al n° 856 del 2.12.2019;
Visto, da ultimo, il nuovo DPCM 1 aprile 2020 che ha disposto la prosecuzione delle limitazioni fino a tutto il 13 aprile 2020;
Tenuto conto della normata esigenza di proseguire la limitazione degli spostamenti per ridurre la diffusione del COVID -19;
Considerati gli attuali circoscritti fabbisogni di mobilità e gli essenziali livelli minimi di servizio per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini marchigiani;
Vista la propria ordinanza n. 7/2020 poi revocata;
Richiamate integralmente le proprie precedenti ordinanze n. 9/2020 e n. 12/2020 con le quali sono stati razionalizzati i servizi ferroviari regionali, aventi efficacia fino alle ore 24:00 del giorno 3 aprile 2020;
Valutata la necessità di estenderne l’efficacia oltre tale periodo, sulla base delle nuove disposizioni governative di cui al richiamato DPCM;
ORDINA
(misure di contenimento e gestione)
Articolo 1
A partire dalle h.00:00 del 4 aprile 2020, sull’intero territorio regionale, si dispone la prosecuzione dei servizi riprogrammati per l’emergenza Covid-19 con le precedenti ordinanze n. 9/2020 e n. 12/2020 fino a revoca o fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni da parte dello Stato. (trasporto)
I servizi che continueranno ad essere svolti nel periodo, suddivisi per tratta, saranno i seguenti:
***omissis*** [tabella con indicazione dei treni regionali]
Articolo 2
Durante il periodo di attuazione dei nuovi programmi di esercizio, dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico nelle fasce pendolari, allo scopo di evitare ogni rischio di sovraffollamento, garantendo le distanze tra individui e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante. (misure di cautela)
Inoltre dovrà essere presentata una rendicontazione settimanale da parte dell’azienda ferroviaria alla Regione Marche.
Articolo 3
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 04 aprile 2020 e sino all’emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Articolo 4
Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) provvedono alla massima diffusione del nuovo programma di esercizio attraverso comunicati e siti internet.
Articolo 5
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Direzione Regionale di Trenitalia, alla Direzione Regionale di RFI, alle Aziende Consortili TPL automobilistico.
Ancona, 2 aprile 2020
Il Presidente Luca Ceriscioli