Pubblicata nel Bur n. 31 del 10/04/2020
- Ordinanza con quale si dispone la chiusura delle attività nelle giornate festive del 12 e 25 aprile e del 1 maggio.
Parole d’interesse: attività commerciali; misure di contenimento e di gestione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2; Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Il Presidente 2 Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 e 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020 e 21/2020;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, è risultato necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Richiamata la propria ordinanza n. 21 del 3 aprile 2020, la quale all’ art. 3 stabilisce che “l’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020”
Ritenuto essenziale il settore di distribuzione di generi alimentari;
Ritenuto altresì di rilevante importanza evitare situazioni che nel corso delle prossime festività possano giustificare spostamenti della cittadinanza con conseguenti potenziali assembramenti presso i centri commerciali ed in generale presso le strutture di distribuzione alimentare;
ORDINA
Art. 1
Per i giorni 12, 25 aprile 2020 e 1 maggio 2020, la chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità svolte sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione anche ricompresi nei centri commerciali, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM 11 marzo 2020; si conferma a fini di chiarezza l’apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. (attività commerciali) (misure di contenimento e gestione)
Art. 2
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 10 aprile 2020 fino all’adozione di diverso provvedimento.
Art. 3
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche, alle segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL, Confcommercio e Confesercenti.
Ancona, 10 aprile 2020
Il Presidente Luca Ceriscioli