Marche - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Marche 10 marzo 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19

Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 4 del 10/03/2020

  • Ordinanza che prescrivere doveri informativi, limitazioni agli spostamenti e ulteriori misure di prevenzione per le persone fisiche provenienti dalla Provincia di Pesaro Urbino (oggetto di contenimento alla luce del DPCM 8 marzo 2020)

Parole d’interesse: comunicazione; contenimento territoriale; limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; permanenza domiciliare 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19”;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella G.U. n. 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. del 2 marzo 2020;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, del rapido incremento dei casi sul territorio della Regione Marche.

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l’assunzione immediata di ulteriori misure di contenimento e gestione dell’evolversi della situazione;

Vista la propria precedente ordinanza n. 1/2020;

Visto il decreto del Presidente del Tar delle Marche n. 56/2020 nella parte in cui è ritenuto che “al mutare della situazione di fatto consegue la possibilità per il Governo e per la Regione di emettere i provvedimenti consentiti dal cit. DL n. 6/2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 2/2020;

Visto, altresì, l’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 6/2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020, a norma del quale nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112;

Ritenuto infine che le situazioni di fatto e di diritto fin qui evidenziate integrino le condizioni di eccezionalità e urgenza dovendosi fronteggiare eventi idonei ad arrecare grave ed imminente pregiudizio alla salute della collettività marchigiana;

Vista la propria precedente ordinanza n. 3/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, pubblicato nella G.U. n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della “fuga” da parte di centinaia di persone che, in vista dell’entrata in vigore del citato sopra DPCM, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria;

Considerato che l’esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone di cui all’articolo 1, comma 1, del DPCM 8 marzo 2020 potrebbe comportare l’ingresso incontrollato nella Regione Marche di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente pregiudizio della salute pubblica e potenziale aggravamento delle relative condizioni di tutela;

Viste le proprie ordinanze nn. 4 e 5 in data odierna;

Ritenuto necessario adottare misure adeguate e uniformi a quelle già previste nella propria precedente ordinanza n. 4, prevedendo le medesime misure anche per le persone fisiche che nel periodo temporale di riferimento interessato hanno effettuato spostamenti al di fuori dei casi e delle modalità consentite dall’articolo 1, comma 1, del DPCM 8 marzo 2020;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ritenuta sussistente la propria competenza;

ORDINA

Articolo 1

Tutte le persone fisiche provenienti dal territorio della Provincia di Pesaro e Urbino oggetto di misure di contenimento così come individuate dal DPCM 8 marzo 2020, che hanno effettuato spostamenti verso le altre province marchigiane, hanno l’obbligo: (misure di contenimento e gestione) (contenimento territoriale)

  1. di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; (comunicazione)
  2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; (permanenza domiciliare)
  3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; (limitazione libertà di circolazione)
  4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  5. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. (comunicazione)

Le persone fisiche contemplate dall’articolo 1, comma 1, del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano spostamenti per le motivazioni e secondo le modalità ivi indicate, sono esenti dall’ambito di operatività soggettiva dell’obbligo prescritto dall’articolo 1 della presente ordinanza.

Articolo 2

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Signori Sindaci della Regione Marche e agli enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione.

La presente ordinanza produce effetti sino a tutto il 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso;

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, li 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE Luca Ceriscioli

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