Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 7 del 20/03/2020
- Misure di contenimento e gestione che in parte riproducono restrizioni già previste a livello nazionale e in parte ne introducono ulteriori (in part. divieto di accesso a parchi e spiagge; definizione di limiti ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle stazioni di servizio)
Parole d’interesse: rimitazione libertà di circolazione; limiti orari; misure di contenimento e gestione; parchi; ristorazione
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020; Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di con- tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale; Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020 e 9/2020;
Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è limitare gli spostamenti;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori, che risultano molto esposti, data l’oggettiva indisponibilità, sull’intero territorio nazionale, di mascherine e di altri strumenti di prevenzione;
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Ritenuto necessario ordinare nuove restrizioni in particolare per quanto riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone;
Considerato che la ratio della deroga disposta dal DPCM dell’11 marzo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale per tali esercizi risieda nella possibilità di offrire un ristoro a coloro che per ragioni di lavoro si trovino ad affrontare viaggi a lunga percorrenza;
Ritenuto pertanto che tale deroga non sia giustificabile per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante posti all’interno dei centri abitati che viceversa si prestano ad essere luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con il richiamato DPCM;
Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
ORDINA
(misure di contenimento e gestione)
Articolo 1
Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto, vietato l’accesso: spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici. (parchi) (spazi pubblici)
L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). (limitazione libertà di circolazione)
Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente. (limitazione libertà di circolazione)
Articolo 2
Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante: (ristorazione)
a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
b) è consentita, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
Articolo 3
L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020. (attività commerciali) (limiti orari)
Articolo 4
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Articolo 5
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani e alla Camera di Commercio delle Marche.
Ancona, 19 marzo 2020
IL PRESIDENTE Luca Ceriscioli