Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 7 del 20/03/2020
- Ripristino di alcuni servizi ferroviari, inizialmente sospesi (v. ordinanza n. 9/2020)
Parole d’interesse: trasporto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato nella GU n° 52 del 1° marzo2020;
Visto il decreto-legge n°9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19”;
Visto in particolare l’articolo 1, n. 5 “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, del suddetto DPCM 11 marzo 2020, a norma del quale “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, fina- lizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per con- tenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020 e 11/2020;
Visto il Contratto per i servizi ferroviari regionali stipulato con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2019-2033, reg int al n° 856 del 2.12.2019;
Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID -19 è limitare gli spostamenti;
Vista la necessità di attuare ogni precauzione possi- bile per contenere la diffusione del COVID-19 e le occasioni di ulteriore contagio che sono agevolate dalla mobilità all’interno del territorio;
Considerati gli attuali limitati e circoscritti fabbisogni di mobilità;
Considerato che, pur nell’emergenza, siano garantiti i nuovi livelli essenziali minimi di servizio;
Viste le comunicazioni PEC intercorse con il gestore ferroviario che propone la riorganizzazione dei servizi alla luce delle mutate esigenze di mobilità nel periodo di emergenza in questione;
Richiamata integralmente l’ordinanza n. 7/2020 del Presidente della Giunta Regionale che ordinava una prima riduzione dei servizi ferroviari di entità pari al 30%;
ORDINA
Articolo 1
A partire dalle h.00:00 del 23 marzo 2020 sono ripristinati, secondo le tratte indicate di seguito, i seguenti servizi, ricompresi nel perimetro del contratto di servizio ferroviario sopra citato: (trasporto)
***omissis*** [tabella treni ripristinati]
Articolo 2
Resta fermo quant’altro disposto con la propria ordinanza 9/2020.
Articolo 3
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 23 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Articolo 4
Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) provvedono alla massima diffusione del nuovo pro- gramma di esercizio attraverso comunicati e siti internet.
Richiamata integralmente l’ordinanza n. 9/2020 del Presidente della Giunta Regionale che ordinava una riduzione dei servizi ferroviari di entità pari al 75%;
Attesa la necessità di rimodulare i servizi soppressi per garantire i collegamenti casa-lavoro per talune fasce di utenza che nel frattempo hanno sollecitato il ripristino di alcuni servizi; (trasporto)
Verificata la fattibilità tecnica e l’utilità di tale ripristino di servizi;
Articolo 5
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Direzione Regionale di Trenitalia, alla Direzione Regionale di RFI, alle Aziende Consortili TPL automobilistico.
Ancona, 20 marzo 2020
IL PRESIDENTE Luca Ceriscioli