Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 9 del 26/03/2020
- Ordinanza che disciplina le attività di volontariato connesse all’assistenza alla persona in situazioni di vulnerabilità (vedi ora ordinanza n. 20).
Parole d’interesse: assistenza; coordinamento; dispositivi di protezione; terzo settore; volontariato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell’11marzo 2020, con il quale sono state adottate “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno, del 18 marzo 2020 n.15350/117;
Visto il DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 76 del 22marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020e 13/2020;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Tenuto conto della necessità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus, in uno con l’esigenza di garantire i servizi essenziali alla vita delle persone;
Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, sono state assunte iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;
Che a fronte di tali provvedimenti è ancora più impellente l’esigenza di garantire comunque a coloro che si trovano già in condizioni di solitudine oppure di isolamento obbligatorio la possibilità di fruire di servizi di supporto assistenziale in capo a realtà di volontariato nell’ambito della programmazione degli interventi sociali in capo ai Comuni/ATS;
Considerato che sul territorio regionale vi sono servizi sociali svolti da organizzazioni di volontariato, anche in convenzione con Enti locali, a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio, servizi che comportano lo spostamento dei volontari sia all’interno del proprio Comune e a volte anche in Comuni limitrofi;
Rilevata la necessità di consentire lo svolgimento delle attività degli enti del terzo settore che prevedono, tra le altre cose, anche l’aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche;
Considerato inoltre che tra le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM 22.03.2020 sono ricomprese anche le consegne a domicilio di farmaci e di pasti a domicilio realizzate dagli ETS di cui al D. Lgs. 117/2017 e che tale attività è da ritenersi essenziale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e);
Valutata l’esigenza pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando;
Valutata l’esigenza di fornire indicazioni per consentire ai volontari ed agli enti del terzo settore di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile ed in sicurezza;
Ritenuto, pertanto, di dover fornire precisazioni in ordine alla attività e mobilità dei volontari finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria e ad assicurare servizi “necessari” alle fasce più deboli della popolazione nell’ambito di un coordinamento dei servizi sociali pubblici in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS);
ORDINA
ART. 1
E’ garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017; sono legittimati gli spostamenti per le attività ritenute necessarie nella situazione di emergenza da COVID-19 operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo. (terzo settore) (volontariato)
ART. 2
Gli spostamenti ritenuti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza necessari nella situazione di emergenza in atto riguardano le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone: (assistenza)
- consegna di farmaci e alimenti a domicilio e altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, cura animali domestici, ecc.) a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e a chi si trova in isolamento domiciliare, ai soggetti fragili, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai sindaci dalle aziende sanitarie locali; (medicinali)
- assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, migranti inseriti nei percorsi SIPROIMI e Pronta accoglienza ecc.);
- assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
- servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza presso gli appositi hub costituiti da enti pubblici e privati’;
- ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato; (dispositivi di protezione) (volontariato)
- unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
ART 3
Il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), deve esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine la seguente documentazione: (documenti di riconoscimento)
- modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”; b) dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 presso cui il volontario presta la propria opera, su carta intestata della stessa, riportante:
- nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato);
- servizio svolto;
- nome e cognome del volontario;
- territorio di riferimento di svolgimento dell’attività.
Il volontario si attiene con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio attraverso la dotazione dei necessari dispositivi e una adeguata formazione all’utilizzo degli stessi da parte dell’associazione di riferimento.
ART. 4
Le attività di cui all’art. 2 sono sottoposte al coordinamento dei servizi sociali pubblici territoriali in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per la verifica che gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle stesse rientrino a pieno titolo in quelli motivati da situazioni di necessità affinché vengano garantiti i “servizi essenziali”, previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 e richiamati dall’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020; (coordinamento)
ART. 5
La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 26 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano on tal senso.
ART. 6
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani.
Ancona, 25 marzo 2020
Il Presidente Luca Ceriscioli