Marche - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Marche 26 marzo 2020, n. 16

Pubblicata nel Bur edizione straordinaria n. 10 del 27/03/2020

  • Ordinanza con la quale si prevedono deroghe alle limitazioni alla circolazione per i soggetti che necessitano di spostarsi con frequenza dall’abitazione per motivi sanitari (patologie che implicano anche comportamenti aggressivi e auto-aggressivi).

Parole d’interesse: assistenza; esenzione dalle misure; limitazione libertà di circolazione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID – 19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 64 dell’11marzo 2020, con il quale sono state adottate “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno, del 18 marzo 2020 n.15350/117;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020, pubblicato nella G. U. n. 76 del 22marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020 e 15/2020;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Tenuto conto della necessità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a contrastare la diffusione del virus, in uno con l’esigenza di garantire i servizi essenziali alla vita delle persone;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, sono state assunte iniziative ancora più stringenti, atte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

Richiamata precedente ordinanza n. 15/2020 con la quale, rilevata la necessità di tenere conto, pur nell’ambito dell’obiettivo prioritario di garantire la salute della cittadinanza, di situazioni particolari conseguenti a condizioni cliniche in cui la persona ha bisogno, dal punto di vista terapeutico, di mantenere stabili, quanto più possibile, le sue routine quotidiane, che prevedono anche passeggiate all’aria aperta in contesti isolati o nei luoghi abituali;

Ritenuto di allargare la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione, al solo scopo di consentire la migliore gestione del soggetto, anche ad altre situazioni che, indipendentemente dalla patologia clinica diagnosticata, riguardino soggetti con problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi;

Ribadita l’importanza, soprattutto in questo periodo di chiusura delle scuole e/o dei centri diurni, che sia concesso alla famiglia o ai caregiver di riferimento, di potersi spostare per far fare alla persona di cui trattasi giri in macchina senza scendere dalla stessa o per raggiungere luoghi tranquilli e isolati o di abituale frequenza in quest’ultimo caso anche fuori da territorio comunale in cui possa camminare all’aria aperta;

ORDINA

ART. 1

E’ consentito a nuclei familiari conviventi che hanno in casa figli o parenti o affini affetti da patologie certificate dall’autorità sanitaria dalle quali derivino problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione anche fuori dei limiti del territorio comunale di residenza o domicilio in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentire la migliore gestione del soggetto. (limitazione libertà di circolazione) (esenzione dalle misure)

ART. 2

Le situazioni di cui all’art. 1 sono certificate dai servizi sanitari territoriali che hanno in carico la situazione o dal MMG curante dalle quali risulti la necessità di uscire da casa per evitare l’aggravarsi di comportamenti di difficile gestione. (assistenza)

ART. 3

La possibilità di spostarsi anche fuori dei limiti del territorio comunale in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza è ampliata anche ai soggetti di cui all’ordinanza n. 15/2020.

ART. 4

La presente ordinanza produce gli effetti dalle ore 00:00 del 27 marzo 2020 e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

ART. 5

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 26 marzo 2020

Il Presidente Luca Ceriscioli

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