Marche - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Marche in qualità di soggetto attuatore 30 aprile 2020, n. 142 - D.P.C.M. 26 aprile 2020. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche

Titolo completo "D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche"
Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 18 del 30/04/2020

  • Decreto interpretativo con il quale si specificano una serie di attività da intendersi consentite alla luce del D.P.C.M. 26 aprile 2020, dettando altresì ulteriori prescrizioni a carattere regionale (ad esempio atto che dimostri la titolarità del terreno che viene soggetto a manutenzione/cura).

Parole d’interesse: deroghe; dispositivi di protezione; limitazione libertà di circolazione; misure di cautela; sport

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;

Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;

Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 26/2020 e 27/2020; 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020,

Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;

Tenuto conto che condizione per ridurre la diffusione del COVID-19 è procrastinare la limitazione degli spostamenti;

Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;

Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato il perdurare della diffusività dell’epidemia;

Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità.

DECRETA

Articolo 1

È consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati le attività manutentive di natanti e di imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

È consentita la navigazione delle unità da diporto dei soggetti di cui al comma1 del presente articolo, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

È altresì consentita la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un’altra persona. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe)

È obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

Articolo 2

È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di due metri dalle persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

In generale sono consentite le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei DPI per quanto applicabili (dispositivi di protezione)

Articolo 3

È ammesso lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela) (sport)

  1. a)  limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare;
  2. b)  che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
  3. c)  con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
  4. d)  nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, la presente ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio approvato con DGR n. 1660 del 23/12/2019 e s. m. e i.

Articolo 4

È consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all’ interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

È inoltre consentita la passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale e nel rispetto della normativa del distanziamento sociale. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

Articolo 5

È consentito l’allenamento e addestramento cani di cui alle leggi n. 157/1992, n. 7/1995, n. 394/91 e 15/94 e di cui alla DGR n. 952/2018. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela)

È consentito l’allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.

L’attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Articolo 6

È consentita l’attività di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art.19 della legge n. 157/92, dell’art.25 della l.r. n. 7/95 e delle altri disposizioni regionali vigenti.

È opportuno precisare che le operazioni di controllo della fauna selvatica su tutto il territorio regionale nelle forme diverse dal singolo e che prevedono pertanto l’aggregazione di più persone potranno essere svolte solo a condizione del rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati presidi di prevenzione.

Articolo 7

Sono sempre consentiti gli spostamenti all’interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 26/2020, ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM 26/2020, ovvero attività motoria e sportiva all’interno del territorio regionale,. (limitazione libertà di circolazione)

Articolo 8

Per le stesse modivazioni di cui all’articolo 1, comma1, riferita alla situazione di “necessità” è consentito raggiungere le seconde case all’interno del territorio regionale, fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione.

Relativamente alle attività di taglio del verde e di coltivazione degli orti, sono consentite senza la previa comunicazione al Prefetto ma con la debita documentazione, già indicata con precedente nota esplicativa al decreto 99 del 16 aprile 2020, e cioé “Nell’autodichiarazione che il cittadino deve portare con sé, per lo spostamento al fine di raggiungere l’orto, deve allegare l’atto che ne attesti il titolo (proprietà, concessione, affitto).

Deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. E’ consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l’orto e per una sola volta al giorno.

Articolo 9

Le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali possono fare la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza. (limitazione libertà di circolazione) (deroghe) (misure di cautela) (sport)

Il Presidente della Regione Marche

Soggetto Attuatore

(Luca Ceriscioli)

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