Pubblicata nel Bur Edizione straordinaria n. 23 del 14/05/2020
- disposizioni per l’adeguamento dei servizi di trasporto pubblico regionale ferroviario alla luce dell’incremento del pendolarismo connesso all’avvio della cd. “Fase 2”.
Parole d’interesse: regione; Marche; ordinanza del Presidente della Giunta regionale; 14 maggio 2020; misure di cautela; misure organizzative; trasporto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il DPCM 1 marzo 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid_19, pubblicato nella GU n°52 dell’1 marzo 2020;
Visto il Decreto-Legge n° 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella GU n°53 del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid_19, pubblicato nella GU n°59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” Pubblicato nella GU n° 62 del 9 marzo 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID_19” Pubblicato nella GU n° 64 dell’11 marzo 2020;
Visto in particolare l’articolo 1, n. 5 “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, del suddetto DPCM 11 marzo 2020, a norma del quale “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n° 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
Visto il Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Pubblicato nella GU n° 70 del 17 marzo 2020;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, Pubblicato nella GU n° 88 del 2 aprile 2020 con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Pubblicato nella GU n° 97 dell’11 aprile 2020;
Visto, da ultimo, il DPCM 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU n°108 del 27
Visto in particolare il DPCM 26 aprile 2020, all’articolo 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, comma z) lettera ff) che stabilisce che “Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico Locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza virus COVID_19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”;
Vista l’emergenza sanitaria nazionale in atto dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il Contratto per i servizi ferroviari regionali stipulato con Trenitalia S.p.A. per gli anni 2019-2033, reg int al n° 856 del 2.12.2019;
Vista la propria ordinanza n. 7/2020 poi revocata;
Viste le proprie ordinanze in tema per la riorganizzazione emergenziale dei servizi di trasporto pubblico regionale, quali la n. 9/2020, la n. 12/2020, la n.18 del 2 aprile, la n° 26 del 30 aprile avente efficacia dalle ore 00.00 del giorno 4 maggio 2020;
Valutate le attuali frequentazioni dei servizi ferroviari trasmesse periodicamente da Trenitalia, come stabilito dalle precedenti proprie Ordinanze;
Considerato il progressivo incremento dei pendolari che determina l’opportunità di un ulteriore adeguamento dei servizi ferroviari già in essere con l’Ordinanza n°26 del 30 aprile 2020, fino ad arrivare al 50% del totale dei servizi contrattualizzati;
ORDINA
Art. 1 (misure di cautela) (trasporto)
A partire dalle h.00:00 del 18 maggio 2020, sull’intero territorio regionale, si dispone l’integrazione dei servizi riprogrammati per l’emergenza Covid-19 con le precedenti ordinanze n. 9/2020, n. 12/2020, n.18/2020 e 26/2020.
I servizi ferroviari regionali che saranno effettuati sull’intero territorio regionale sono i seguenti:
***omissis***
Art. 2
Durante il periodo di attuazione del nuovo programma di esercizio, di cui all’Articolo 1, dovranno essere monitorati costantemente i volumi di traffico nelle fasce pendolari, allo scopo di monitorare eventuali rischi di sovraffollamento, cercando di garantire le distanze tra individui e adeguate protezioni per il personale ferroviario viaggiante, nel pieno rispetto delle disposizioni da ultimo emanate con il DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati. (trasporto) (misure di cautela) (misure organizzative)
Trenitalia dovrà presentare una rendicontazione settimanale alla Regione Marche. (trasporto)
Art. 3
La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 18 maggio 2020 e sino all’emanazione di provvedimenti di revoca e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.
Art. 4
Trenitalia spa e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) provvedono alla massima diffusione del nuovo programma di esercizio attraverso comunicati e siti internet.
Art. 5
La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è notificata alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Direzione Regionale di Trenitalia, alla Direzione Regionale di RFI, alle Aziende Consortili TPL automobilistico.
Ancona, 14 maggio 2020
Il Presidente
Luca Ceriscioli