Marche - Atti del Presidente della Giunta

D.P.G.R. Marche in qualità di soggetto attuatore 16 maggio 2020, n. 153 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio

Titolo completo "Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020"

Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 25 del 16/05/2020

  • Decreto interpretativo del D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale si consente l’avviamento di alcune attività a partire dal 18 maggio.

Parole d’interesse: misure di cautela; alberghi; attività commerciali; turismo

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Turismo, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la L.R. n.9/2006 “Testo unico in materia di Turismo”;

VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020; VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio

2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;

VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020; VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

VISTA la DGR n.564 del 11/05/2020 “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere;

VISTA la DGR 565/2020 protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;

VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SarsCoV nel settore della ristorazione e per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;

VISTA la DGR n.568/2020 “D.g.r. n.564 del 11/05/2020 “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere modifica allegato C;

VIST A L A DGR 569/2020 “DGR.565/2020 Conferma protocolli ed integrazione facoltativa Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

Articolo 1

A far data dal 18/05/2020 è’ consentito l’esercizio delle seguenti attività turistiche contenute nel Titolo II della l.r. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”: (alberghi) (turismo)

  •  villaggi turistici, campeggi e marina resort;
  •  attività ricettive rurali;
  •  residenze d’epoca extra-alberghiere;
  •  case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani;
  •  rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi;
  •  affittacamere;
  •  case e appartamenti per vacanze;
  •  appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  •  offerta del servizio di alloggio e prima colazione (b&b);
  •  aree di sosta attrezzate;

Articolo 2

A far data dal 18/05/2020 è consentito l’esercizio delle attività con codice ateco 79 “attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse”. (attività commerciali) (turismo)

Articolo 3

A far data dal 18/05/2020 gli stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possono avviare la sola attività di somministrazione attenendosi alle disposizioni in vigore per l’attività medesima. (ristorazione) (turismo)

Articolo 4

A far data dal 29/05/2020 è consentito l’esercizio dell’attività degli stabilimenti balneari (art.30 comma 2 l.r. 9/2006). (attività commerciali) (turismo)

Articolo 5

Le attività di cui ai precedenti articoli, comprese le strutture alberghiere (codice ateco 55.1), dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e con DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” così come integrati dalle DGR n.568 del 15/05/2020 e DGR n. 569 del 15/05/2020. (misure di cautela) (turismo)

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Presidente della Giunta

(Luca Ceriscioli)

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