Titolo completo "Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio - Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica Apertura attività 18 maggio ’20"
Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 25 del 16/05/2020
- Decreto interpretativo del D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale si consente l’avviamento di alcune attività a partire dal 18 maggio.
Parole d’interesse: attività commerciali; formazione; misure di cautela
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
VISTA LA L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell’attività di acconciatore e estetista” VISTA L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing”
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA la DGR 565/2020 protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SarsCoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARSCoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
VISTA LA DGR 569/2020 “DGR.565/2020 Conferma protocolli ed integrazione facoltativa Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020 ;
VISTO il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dall’ Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, FitCisl e UIL Trasporti e sottoscritto dalle stesse associazioni nel mese di maggio ’20;
VISTA la DGR 582/2020 “Approvazione protocollo lavoro-sicurezza tra la regione e le parti sociali -Impegni per garantire in sicurezza la ripresa lavorativa e misure di contenimento del contagio delle attività produttive,commerciale e dei servizi;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA
- Di approvare le misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica come da allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- A far data dal 18/05/2020 sono aperte le attività nel settore Autoscuole,Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica; (formazione) (attività commerciali)
- La riapertura delle attività di cui al punto 2 è subordinata al rigoroso rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’ Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, FitCisl e UIL e sottoscritto nel mese di maggio 2020 dalle stesse associazioni , nonché alle misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 di cui all’allegato 1); (misure di cautela)
- Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazini dei Consumatori e alle Associzioni Cooperative.
Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)