Pubblicato nel Bur Edizione straordinaria n. 27 del 20/05/2020
- Decreto interpretativo del D.P.C.M. 17 maggio 2020 con il quale si consentono gli spostamenti al di fuori del territorio regionale nei comuni e nelle province limitrofe (previa comunicazione congiunta dei Presidenti delle Regioni e Province, Sindaci e Prefetti dei territori coinvolti).
Parole d’interesse: misure di cautela; limitazione libertà di circolazione
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
SOGGETTO ATTUATORE
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19”;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 52 del 1marzo 2020;
Visto il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 2 marzo 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante n misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n° 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM 8 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state individuate “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19”;
Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU del 17 marzo 2020;
Visto il DPCM 1 aprile 2020 e “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il quale è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020;
Visto il DPCM 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19
VISTO il DPCM 18 maggio 2020 Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020:
Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Viste le proprie ordinanze nn. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 30/2020; 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020,
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 126 del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833”;
VistI i decreti del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 142 e n. 143 del 30 aprile 2020, recante D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche.”
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 144 del 4/05/2020, recante Atto di indirizzo, chiarimenti e disposizioni attuative nel territorio della Regione Marche D.P.C.M. 26 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 145 del 4/05/2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19) in materia di artigianato, servizi e commercio;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 146 del 5/05/2020, recante Servizi di cura degli animali da compagnia e adozione presso canili e gattili. Variazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali di vicinato;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 147 del 6/05/2020, recante Pratica delle attività sportive e motorie svolte in forma individuale;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 148 del 9/10/2020, in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 151 del 15/05/2020, recante corsi voga e nuoto per conseguimento titolo di bagnino di salvataggio;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 152 del 15/05/2020, recante Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con DGR 565/2020 e DGR 569/2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 153 del 16/05/2020, recante riapertura dal 18 maggio attività turistiche ricettive di cui al titolo II L.R. n. 9/2006;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 154 del 16/05/2020, recante riaperture al 18 maggio settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica;
Visto il decreto del Presidente della R egione Soggetto Attuatore n. 155 del 16/05/2020, recante agriturismo;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 156 del 18/05/2020, recante del 18/05/2020 Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai sensi del DPCM del 17/05/2020;
Visto il decreto del Presidente della Regione Soggetto Attuatore n. 157 del 18/05/2020 recante riapertura gestione parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è sempre quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Vista altresì l’ordinanza del Ministero della salute 20/03/2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Considerato il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Preso atto dell’andamento del contagio anche a livello regionale;
Considerata la necessità di provvedere ad un graduale allentamento delle misure restrittive per consentire la ripartenza, in sicurezza, dei settori economici e della vita sociale da parte della popolazione;
Tenuto conto che obiettivo prioritario è quello di garantire la salute della cittadinanza e dei lavoratori;
Tenuto contro altresì della necessità di ripristinare, progressivamente anche le consuete abitudini di vita dei cittadini che vivono nei comuni confinanti tra regioni, i cui rapporti sociali non sono segnati da confini amministrativi.;
Ritenuto necessario e urgente mantenere il rafforzamento delle misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Considerato che il Presidente della Regione Marche è Autorità territoriale di Protezione Civile; Considerato che le Regioni ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
Considerato altresì che l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;
Vista la nota prot. n. 3994/COV19 del Presidente della Conferenza delle Regioni con cui si prende atto della nota del Ministro della Salute la quale ricomprende lo spostamento extraregionale ed in particolare nell’ipotesi di province e comuni di regioni confinanti, con declinazione delle fattispecie, nella sfera degli spostamenti consentiti per necessità o urgenza, confermando, peraltro, quanto già disciplinato da alcune ordinanze regionali.
DECRETA
Articolo 1
Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni. (limitazione libertà di circolazione)
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore alle ore 00.00 del 21 maggio 2020.
Articolo 4
Le violazioni delle presenti disposizioni comportano l’ applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 400,00, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 19/2020.
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)